Ordinanza n. 702/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determina del Comune di Nola - Ufficio di Piano Ambito Sociale n. 23, n. 14 del 8.1.2026, comunicata a mezzo pec in pari data, recante la revoca in autotutela della Autorizzazione Comunale al funzionamento del micronido d’infanzia rilasciata dal Comune di Nola alla soc. Everyday Bilingual School con determina DGS n. 959/2022 e successivamente aggiornata con determina DGS n. 805/2023; 2. della nota pec prot. n. 1172 del 9/1/2026 del Comune di Nola Ufficio di Piano Ambito Sociale n. 23 di trasmissione del provvedimento sub 1; 3. del parere tecnico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola n. 84258 del 12.12.2025, citato nel provvedimento sub 1), comunicato in data 5/1/2026; 4. della relazione istruttoria Comune di Nola n. 81892 del 4/12/2025 e la successiva “proposta motivata” prot. n. 83817 del 11/12/2025, citate nel provvedimento sub 3) e mai comunicate; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca in autotutela dell’autorizzazione comunale al funzionamento di un micronido d’infanzia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determina comunale con cui è stata revocata l’autorizzazione al funzionamento del micronido, unitamente agli atti istruttori e al parere tecnico presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità della revoca e degli accertamenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile. Il giudice ha rilevato che la modifica della destinazione d’uso non risultava assistita da un efficace titolo edilizio: la prima SCIA era stata dichiarata inammissibile e successivamente rinunciata; la seconda SCIA era stata rinunciata; la SCIA in sanatoria, pur istruita, non era stata definita con provvedimento espresso e quindi non produceva effetti. Anche le successive segnalazioni certificate di agibilità e la CILA si riferivano a interventi fondati su titoli edilizi rinunciati o non perfezionati. Sono stati inoltre prospettati profili relativi alla sufficienza della motivazione, al decorso del tempo dal rilascio dell’autorizzazione e all’idoneità delle SCIA a sostenere il mutamento di destinazione d’uso da artigianale a commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto incontroversa l’assenza di un efficace titolo edilizio a sostegno della destinazione d’uso attuale dell’immobile. La SCIA in sanatoria non poteva considerarsi perfezionata in assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione; le ulteriori SCA e CILA non erano idonee a colmare tale carenza, perché riferite a interventi privi di valido titolo edilizio presupposto. La motivazione della revoca è stata giudicata sufficientemente intellegibile, in quanto indicava l’assenza dei titoli edilizi necessari. Il decorso del tempo dal rilascio dell’autorizzazione non impediva la revoca, poiché la regolarità urbanistico-edilizia costituiva presupposto di validità dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5, lett. b), del Regolamento regionale n. 4/2014, requisito dichiarato dalla stessa interessata e successivamente risultato insussistente. Il giudice ha inoltre ritenuto, in via prima facie, che le SCIA non fossero astrattamente idonee a sostenere il mutamento di destinazione d’uso realizzato. Quanto al periculum e al bilanciamento degli interessi, l’assenza di titoli edilizi efficaci e di una comprovata istruttoria sulle pratiche presentate non consentiva di escludere rischi per l’incolumità e la sicurezza degli utenti, minori da zero a tre anni, e dei lavoratori del nido. È stato quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR nel caso concreto.
art. 5, lett. b), Regolamento regionale n. 4/2014
La regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile costituisce presupposto di validità dell’autorizzazione al funzionamento del micronido; la sua successiva accertata insussistenza legittima, in via cautelare, la revoca dell’autorizzazione.
art. 5, lett. b), Regolamento regionale n. 4/2014
Il requisito di regolarità urbanistico-edilizia era stato dichiarato nell’istanza di autorizzazione e, risultando inesistente, non poteva fondare la permanenza dell’autorizzazione.
Massime di principio
- Una SCIA in sanatoria non produce effetti favorevoli per il privato in assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione procedente; il silenzio dell’amministrazione integra silenzio-inadempimento e non perfeziona la sanatoria.
- Quando la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile costituisce presupposto normativo dell’autorizzazione amministrativa al funzionamento di una struttura per l’infanzia, l’accertata assenza di un efficace titolo edilizio può giustificare la revoca dell’autorizzazione, anche se è trascorso un periodo significativo dal suo rilascio.
- Segnalazioni certificate o comunicazioni edilizie successive non possono validamente fondare l’attività quando si riferiscono a interventi già privi di un titolo edilizio efficace o a pratiche rinunciate o non perfezionate.
- Nella valutazione cautelare relativa alla prosecuzione dell’attività di un asilo nido, l’incertezza sulla regolarità edilizia dell’immobile e sull’effettiva verifica tecnica delle condizioni di sicurezza può far prevalere l’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità degli utenti, soprattutto minori, e dei lavoratori.
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