Sentenza del 29/07/2016 n. 15879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa agli anni 1997 e 1999. La società contribuente ne contestava la motivazione e l'esistenza dell'obbligazione tributaria, sostenendo di aver versato parte delle somme tramite ravvedimento operoso e di aver presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il condono non si era perfezionato per il mancato integrale pagamento e che il ravvedimento operoso era tardivo o comunque inapplicabile, essendo intervenuti accessi, ispezioni e verifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che le contestazioni sull'inefficacia del condono e sull'invalidità del ravvedimento operoso costituivano mere difese dirette a contrastare il fatto estintivo dedotto dalla contribuente, e non nuove eccezioni soggette alla preclusione prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà esaminare nel merito tali contestazioni e provvedere anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Divieto di nuove eccezioni in appello
La preclusione riguarda le nuove eccezioni che modificano il thema decidendum; non impedisce invece di introdurre mere difese volte a contestare l'efficacia estintiva di fatti già dedotti dalla controparte.
art. 345 c.p.c.
È richiamato in relazione ai limiti delle domande e delle eccezioni nuove in appello, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non vi sia stata una modifica dell'oggetto della controversia.
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
La definizione agevolata produce effetti solo se la procedura è perfezionata secondo le condizioni previste, incluso, secondo la prospettazione dell'Agenzia, il pagamento integrale delle somme dovute.
D.L. n. 472/1997, art. 13
Disciplina il ravvedimento operoso e i relativi termini e condizioni; la validità del ravvedimento deve essere verificata in concreto, anche con riguardo alla tempestività e all'eventuale avvio di accessi, ispezioni o verifiche.
Massime di principio
- In appello, una parte può contestare l'efficacia giuridica di un fatto estintivo già dedotto dalla controparte senza incorrere necessariamente nel divieto di nuove eccezioni: si tratta di una mera difesa se non vengono modificati i fatti costitutivi o l'oggetto della pretesa.
- Quando il contribuente invoca un condono, una definizione agevolata o un ravvedimento operoso per estinguere il debito tributario, l'Amministrazione può contestarne in appello il perfezionamento e la validità, purché la contestazione resti collegata al fatto già introdotto nel giudizio.
- Il mancato pagamento integrale delle somme richieste da una procedura di definizione agevolata può impedire il perfezionamento della procedura, lasciando ferma la pretesa tributaria, salvo diversa previsione normativa.
- La validità del ravvedimento operoso dipende dal rispetto dei termini e delle condizioni di legge; inoltre, l'inizio di accessi, ispezioni o verifiche può escluderne l'applicabilità quando previsto dalla disciplina vigente.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul debito tributario: impone al giudice di merito di riesaminare le questioni sostanziali secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte.
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