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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato: derivante dalla sentenza n. 1009/2025 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro in data 18/07/2025 con la quale in accoglimento del ricorso condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in favore di Perra Italo, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, L 13.07.2015, n. 107, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della Carta del docente e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza n. 1009/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma di 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato la sorte capitale, ma non ha corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della residua inottemperanza, la condanna del Ministero al pagamento degli accessori, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese e del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il relativo accredito è intervenuto nelle more del giudizio. Ha tuttavia accertato la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato quanto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La sentenza originaria era stata notificata al Ministero il 24 luglio 2025, era passata in giudicato e risultava decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere gli accessori entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 30 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Le spese di giudizio sono state compensate, ma il Ministero è stato condannato a rimborsare il contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato, compresa la corresponsione degli accessori espressamente riconosciuti nel titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'accredito riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È stato richiamato dal giudicato quale base per il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata o, nel caso esaminato, di promuovere l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue soltanto la sorte capitale prevista da un giudicato e omette il pagamento degli interessi o della rivalutazione espressamente riconosciuti nel titolo, permane una parziale inottemperanza, suscettibile di essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza.
  • L'accredito della sorte capitale intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale obbligazione, ma non incide sull'interesse alla decisione relativa agli accessori ancora dovuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata integrale esecuzione del giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente appartenente all'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un altro dirigente, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'espletamento dell'incarico non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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