Cassazione Penale, Sentenza n. 5870/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo (condanna, con rito abbreviato, a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa per furto, artt. 624 e 625 nn.2 e 7 c.p.). In appello aveva chiesto: 1) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sostenendo che il bene era in area privata delimitata da recinzioni e non 'esposto alla pubblica fede'; 2) la riqualificazione della condotta come tentata ai sensi dell'art. 56 c.p., essendo stato fermato prima di acquisire il pieno possesso della cosa; 3) la fissazione della pena al minimo edittale. La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi generici e dichiarato l'appello inammissibile. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 co.3 e 581 lett. c) c.p.p. e motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità valorizzando argomentazioni proprie e attitudini di merito (richiamando, impropriamente, una condotta di effrazione non presente nell'imputazione) invece di verificare la specificità delle doglianze. La Suprema Corte ha constatato che i motivi dell'appello erano sufficientemente correlati e specifici, in particolare la censura sull'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., e che la Corte territoriale ha in realtà svolto un sindacato di merito travisando la natura delle doglianze. Perciò l'ordinanza impugnata e' stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Perugia per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto, contestato nel capo di imputazione che ha portato alla condanna. Usata come riferimento alla fattispecie materialmente commessa.
art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7
Prevede circostanze aggravanti del reato di furto; in particolare la n.7 riguarda il furto su cose esposte alla pubblica fede o in luogo aperto al pubblico. Il ricorrente ha contestato l'applicazione di tale aggravante sostenendo che il bene era in area privata recintata.
art. 56 cod. pen.
Norma sulla tentata consumazione del reato. Richiamata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione come tentato, perche' la sua azione non avrebbe raggiunto la piena disponibilita' della cosa.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso in cassazione come presunta violata dalla decisione di merito; il motivo dedotto sosteneva un vizio di motivazione e di corretta applicazione delle regole sull'ammissibilita' dell'appello.
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al requisito di specificita' dei motivi di impugnazione in appello; la Cassazione ha esaminato la corretta interpretazione e applicazione di tale requisito.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella decisione come riferimento sulle cause di inammissibilita' dell'appello e sul dovere del giudice di appello di verificare la specificita' dei motivi senza sostituirsi al merito.
art. 597 co.2 lett. b) cod. proc. pen.
Citato per descrivere i poteri decisori del giudice d'appello quando i motivi sono specifici e consentono un sindacato di merito sugli elementi impugnati.
art. 606 co.3 cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto dottrinale/giurisprudenziale per distinguere l'ampiezza del sindacato in cassazione rispetto a quello previsto per l'appello; sottolinea che l'appello non puo' essere dichiarato inammissibile per motivi che attengono alla manifesta infondatezza.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U n.8825 del 27/10/2016)
Richiamata per il principio sulla specificita' dei motivi di appello: distinzione tra genericita' intrinseca ed estrinseca e onere proporzionale di specificazione rispetto alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- Il giudice d'appello, quando valuta l'ammissibilita' dell'appello per genericita', deve verificare la correlazione tra le doglianze e le ragioni della decisione di primo grado e non sostituire un sindacato di merito alla verifica di specificita'.
- Distinguere tra genericita' intrinseca (censure astratte o non pertinenti) e genericita' estrinseca (assenza di collegamento con la motivazione impugnata): solo la prima giustifica l'inammissibilita'.
- La dichiarazione di inammissibilita' per mancata specificita' non puo' essere utilizzata come mezzo per eludere l'esame di merito quando le doglianze mostrano una sufficiente correlazione e un minimo di argomentazione.
- Se si contesta l'applicazione di un'aggravante (es. art. 625 n.7 c.p.), occorre chiarire il punto concreto della motivazione di primo grado che si contesta (ad es. l'elemento 'esposta alla pubblica fede' vs. area privata recintata), per rendere la censura 'specifica' e ricevere il sindacato di secondo grado.
- Per richiedere la riqualificazione in tentativo e per ottenere la riduzione della pena base e' preferibile formulare deduzioni concrete e riferite alle risultanze istruttorie (quando e come l'azione sarebbe stata interrotta; elementi sul comportamento dell'imputato) piuttosto che affermazioni generiche.
- In caso di decisione di secondo grado che sembri valutare il merito mascherandolo da inammissibilita', la Cassazione puo' annullare senza rinvio quando riscontra che la doglianza era sufficientemente specifica e che il vizio consiste in un difetto procedurale sostanziale del sindacato di secondo grado.
- Difensori: quando impugnate, assicuratevi di esporre la criticita' in termini che mostrino chiaramente il rapporto tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e le ragioni per cui quelle ragioni sarebbero erronee, evitando sia l'astrattezza sia l'inesistenza di collegamento.
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