Cassazione Penale, Sentenza n. 51399/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva annullato il trattenimento disposto dal Magistrato di sorveglianza di una missiva (telegramma) anonima indirizzata a Cospito, sostenendo che la missiva anonima, per le modalità di trasmissione, impedisce la corretta contestualizzazione e valutazione del rischio e che quindi il trattenimento fosse legittimo. Inoltre il ricorrente ha censurato il fatto che il Tribunale avesse integralmente riportato il testo della missiva nell'ordinanza, vanificando il divieto di inoltro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha rinviato per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che il carattere anonimo della corrispondenza costituisce un indice di sospetto che legittima il trattenimento ai sensi degli artt. 18-ter e 41-bis e dell'art. 18 della circolare DAP, ma non comporta automaticamente il divieto di consegna. Il giudice deve valutare concretamente la pericolosità alla luce del contenuto del messaggio, del contesto comunicativo, del profilo criminale del destinatario e delle modalità di trasmissione, dando motivazione puntuale sugli elementi concreti che giustificano il trattenimento. La Corte ha inoltre censurato l'operato del Tribunale per motivazione apodittica e per avere riprodotto integralmente la missiva, con effetto di divulgazione illegittima.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 41-bis
art. 41-bis, comma 2, lett. e)
Stabilisce la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura per i detenuti 41-bis; tuttavia non autorizza trattenimenti automatici per il solo carattere anonimo della missiva: il trattenimento va motivato sulla base degli elementi concreti di pericolosità.
art. 18-ter ord. pen. (disciplinante la corrispondenza)
Prevede il visto di controllo e il possibile trattenimento della corrispondenza solo quando sussiste un pericolo concreto per indagini, prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto; il giudice deve motivare con riferimenti concreti gli elementi dai quali desume tale pericolo.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esecuzione ord. pen.), art. 38
Norma di esecuzione richiamata per le modalità di controllo della corrispondenza, applicabile anche ai detenuti 41-bis in combinato con art. 18-ter.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 18
Circolare DAP n. 3676/6126, art. 18
Dispone il divieto per i detenuti di spedire corrispondenza priva di mittente e stabilisce che la corrispondenza in arrivo priva di mittente debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria; non configura tuttavia un obbligo di automatico trattenimento senza valutazione concreta da parte del giudice.
Costituzione, art. 15
Richiede che le limitazioni alla libertà di corrispondenza siano operate con atto motivato; impone che il controllo giudiziario sia sostanziale e non meramente formale, con motivazione concreta.
Massime di principio
- Il carattere anonimo di una missiva è un indice di sospetto che legittima il trattenimento per ulteriori accertamenti, ma non costituisce di per sé automatica causa di trattenimento definitivo.
- Il giudice che dispone o conferma il trattenimento deve fornire motivazione concreta e specifica, indicando gli elementi oggettivi del contenuto, del contesto, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione da cui desume il pericolo concreto.
- Le disposizioni amministrative (es. circolari DAP) che regolano il circuito speciale non possono sostituirsi a una valutazione giudiziale motivata: anche per i detenuti 41-bis il sacrificio di diritti (es. segretezza della corrispondenza) richiede accertamento concreto e motivato.
- È illegittimo riprodurre integralmente in motivazione testi di corrispondenza che sono stati trattenuti con divieto di inoltro, poiché ciò vanifica la funzione cautelare del trattenimento e può comportare divulgazione illegittima.
- Nell'esame della corrispondenza anonima rilevano anche elementi esterni al contenuto (tipo di invio, indicazione di mittenti inesistenti o simbolici, modalità irregolari) ma la scelta di trattenere deve comunque essere giustificata in relazione al rischio concreto per indagini, prevenzione o ordine e sicurezza.
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