Risposta n. 274 del 18/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che il regime agevolativo dell’art. 16 della legge n. 166/2016 si applichi comunque alla cessione gratuita delle scarpe, anche se il decreto ministeriale per individuare gli "altri prodotti" non è stato emanato.
Cessione gratuita di scarpe non più commercializzabili a fini di solidarietà sociale e applicabilità della legge anti spreco
Il quesito
Si chiede se le scarpe non più vendibili, cedute gratuitamente a una ONLUS per finalità solidaristiche, possano essere ricondotte tra gli "altri prodotti" di cui all’art. 16, comma 1, lett. e), della legge n. 166/2016, con applicazione del relativo regime agevolativo anche in assenza del decreto ministeriale previsto dalla norma.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia esclude l’applicazione dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, della legge n. 166/2016 alle cessioni gratuite di beni diversi da quelli espressamente elencati nelle lettere a), b), c) e d), in assenza del decreto ministeriale di cui alla lett. e). Richiama però la possibile applicazione dell’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 per le liberalità in natura a favore delle ONLUS, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Cessione gratuita di scarpe non più commercializzabili a fini di solidarietà sociale
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime fiscale agevolato previsto dalla cosiddetta "legge anti spreco" a una cessione gratuita di scarpe non più commercializzabili, effettuata da una società operante nel commercio all’ingrosso di calzature e accessori a favore del ramo ONLUS di una fondazione, per la successiva distribuzione gratuita a persone svantaggiate e bisognose.
Fattispecie e contesto operativo
La società BETA intende cedere gratuitamente al ramo ONLUS della fondazione ALFA scarpe che non risultano più vendibili perché fuori moda o con piccoli difetti, ma che restano utilizzabili. Le scarpe sarebbero destinate a fini solidaristici, cioè distribuite gratuitamente a soggetti in condizioni di bisogno.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se tali scarpe possano essere considerate tra gli "altri prodotti (...) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari" ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 19 agosto 2016, n. 166, e quindi rientrare nel regime agevolativo previsto dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, pur in assenza del decreto ministeriale previsto dalla norma.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, il beneficio fiscale dovrebbe applicarsi anche senza il decreto ministeriale di individuazione degli "altri prodotti", consentendo così alla cessione gratuita delle scarpe di fruire del trattamento agevolato previsto per le cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 16 della legge n. 166/2016, che disciplina le cessioni gratuite di determinati beni a fini di solidarietà sociale e prevede:
- la non operatività della presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR n. 441/1997 (comma 1);
- il venir meno della presunzione di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del TUIR (comma 2);
- specifici adempimenti documentali e procedurali ai fini dell’applicazione dei benefici (comma 3).
La norma agevola le cessioni gratuite agli enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge, ossia enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore, con riferimento ai beni elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:
- eccedenze alimentari;
- medicinali;
- articoli di medicazione delle farmacie non più commercializzati, se in confezioni integre, correttamente conservati e ancora validi;
- prodotti per l’igiene e la cura della persona, per la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cartoleria e cancelleria non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per le ragioni indicate dalla norma;
- altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per le medesime ragioni.
L’Agenzia richiama anche il comma 7 dell’art. 16, come modificato dal d.lgs. n. 105/2018, che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di individuare, con decreto e sentito il Tavolo permanente di coordinamento, ulteriori prodotti ai fini della lett. e).
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, il decreto ministeriale previsto dalla lettera e) e dal comma 7 ha natura facoltativa, ma è comunque necessario per estendere il beneficio ad "altri prodotti" diversi da quelli già espressamente previsti dalle lettere a), b), c) e d). Poiché tale decreto non risulta ancora emanato, le cessioni gratuite di beni ulteriori, come le scarpe oggetto dell’interpello, non possono beneficiare del regime di favore dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, della legge n. 166/2016.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia esprime parere negativo sull’applicabilità della disciplina anti-spreco alla cessione gratuita delle scarpe non più commercializzabili in assenza del decreto ministeriale. Pertanto, tali beni non rientrano tra quelli agevolati ai sensi dell’art. 16 della legge n. 166/2016, salvo rientro nelle categorie espressamente previste dalla norma.
Indicazione alternativa richiamata dall’Agenzia
Ad ogni buon fine, l’Agenzia segnala che per la cessione gratuita di scarpe il donante potrebbe valutare l’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, che consente la deducibilità dal reddito complessivo netto, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, delle liberalità in denaro e di quelle in natura effettuate a favore, tra gli altri, delle ONLUS, purché i beni ricevuti siano utilizzati in conformità alle finalità istituzionali.
L’Agenzia precisa inoltre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, destinato a disciplinare criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità, dovrebbe essere emanato a breve.
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