Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30080/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore sanzionato)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione a una cartella di pagamento notificata per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. La pretesa esecutiva si fondava, in parte, su un provvedimento indicato come verbale/ordinanza collegato a un ricorso amministrativo presentato al Prefetto ex art. 203 C.d.S. Il giudice di pace aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo, rimasto poi non costituito; in primo grado Roma Capitale era intervenuta per delega dell’Ufficio Territoriale del Governo, e il ricorso era stato rigettato. In appello il Tribunale ha confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c. per mancata partecipazione al giudizio d’appello dell’Ufficio Territoriale del Governo, già parte del primo grado e litisconsorte necessario; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione; 3) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per asserita inesistenza o nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione; 4) violazione dell’art. 24 Cost. per emissione della cartella in modo tale da impedire la difesa e con erronea indicazione del provvedimento presupposto; 5) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per vizi del giusto processo; 6) violazione degli artt. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 e 416 c.p.c. per asserita tardività della produzione documentale di Roma Capitale.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché il giudice di pace aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo, quest’ultimo era divenuto litisconsorte necessario nel giudizio. L’appello, però, era stato notificato soltanto ad Equitalia e a Roma Capitale, che si era costituita in proprio e non come delegata dell’Ufficio territoriale; quindi il giudizio di appello era nullo per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. La Corte ha ritenuto irrilevante che la nullità fosse stata in qualche modo determinata dalla parte ricorrente, poiché il Tribunale avrebbe dovuto rilevarla e provvedere d’ufficio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per rinnovare il giudizio di appello con contraddittorio integro e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 203 C.d.S.

    Richiamato solo come base del ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa.

  • art. 331 c.p.c.

    Il giudice di appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio quando nel giudizio manca un litisconsorte necessario; la sua omissione rende nullo il giudizio.

  • art. 107 c.p.c.

    È richiamato quale base dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di pace.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina la nullità del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo e nel quinto motivo per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel secondo e nel quinto motivo per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla documentazione sulla notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul riparto dell’onere probatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione nulla o inesistente.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedurre lesione del diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione al giusto processo.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato nel sesto motivo per sostenere la tardività della produzione documentale.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo per contestare la tempestività delle difese/documenti della resistente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto, quel soggetto deve partecipare anche al giudizio di impugnazione se la sua presenza è necessaria per la decisione; in difetto, l’appello è nullo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario.
  • La mancata chiamata in appello di un litisconsorte necessario è vizio rilevabile anche d’ufficio dal giudice di secondo grado, che deve attivare i rimedi di cui all’art. 331 c.p.c.; la nullità non è sanata dalla sola costituzione in giudizio di un soggetto diverso, ancorché collegato alla parte originariamente evocata.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione per vizio processuale assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.