Cassazione Civile, Ordinanza n. 25456/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La cooperativa aveva fruito di un credito d'imposta per incentivi all'occupazione in aree svantaggiate ex art. 7 della L. n. 388/2000. A seguito di controllo, l'Ufficio aveva rilevato che l'importo eccedeva il limite di aiuti consentiti secondo la regola de minimis, aveva richiesto chiarimenti e, in mancanza di riscontro, aveva revocato la quota eccedente e avviato il recupero. La contribuente aveva impugnato gli atti di recupero e la controversia era giunta in Cassazione dopo che un diverso giudizio, relativo alla debenza del credito, si era concluso con sentenza della Suprema Corte che aveva ritenuto non dovuto il credito d'imposta nella misura richiesta. Con il primo motivo la ricorrente denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decisione d'appello si fosse limitata a richiamare il giudicato sulla non debenza del credito senza confrontarsi con le doglianze sulla natura generale degli incentivi occupazionali, che sarebbero stati meri favor per le imprese e non aiuti di Stato soggetti al de minimis. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, assumendo la nullità della riscossione perché fondata su un atto di revoca poi annullato in altro giudizio; la ricorrente sosteneva che tale annullamento avrebbe dovuto travolgere la procedura di recupero.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che la sentenza d'appello aveva correttamente preso atto del giudicato formatosi sulla non debenza del credito d'imposta e aveva fornito una motivazione sufficiente, ben superiore al minimo costituzionale, sicché non sussisteva il vizio di motivazione apparente. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che la sentenza che aveva annullato la revoca era stata successivamente riformata dalla Suprema Corte nel giudizio presupposto, con definitiva affermazione della non debenza del credito; di conseguenza risultava legittimo il recupero delle somme e infondata la censura sulla riscossione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 388/2000
richiamato come base normativa degli incentivi all'occupazione in aree svantaggiate e del credito d'imposta poi contestato
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di legge
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della riscossione, ma ritenuto non violato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca l'esposizione dei motivi o è meramente apparente, impedendo il controllo logico-giuridico
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel quadro dei principi sull'onere della prova, senza specifica applicazione al caso
art. 2041 c.c.
citato indirettamente nel riepilogo di principi giurisprudenziali, senza incidenza sulla decisione
art. 2051 c.c.
citato indirettamente nel riepilogo di principi giurisprudenziali, senza incidenza sulla decisione
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o si limita ad affermazioni meramente assertive.
- Non è configurabile il vizio di motivazione se il giudice di merito richiama un giudicato esterno o interno pertinente e tale richiamo sorregge in modo intelligibile la decisione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge si miri in realtà a riesaminare i fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando sul credito o sul rapporto presupposto si è formato un giudicato definitivo sulla non debenza, il recupero delle somme e la relativa procedura di riscossione risultano legittimi e le censure fondate sul precedente annullamento dell'atto presupposto cadono ove tale annullamento sia stato poi riformato.
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