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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32444/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentato furto aggravato (n.112 confezioni di profumi per auto e n.1 cucitrice, valore euro 222,18) commessa presso il supermercato "Ipercoop". Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo all'aggravante ex art. 625, n.7 c.p., sostenendo che la vigilanza della guardia giurata costituisse una "custodia continua e diretta"; 2) mancata e contraddittoria valutazione della pericolosità sociale e della recidiva, cioè insufficiente motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena per il reato tentato, contestando l'adozione di una pena corrispondente al medio edittale senza specifica motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile l'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 c.p., richiamando il principio secondo cui nei supermercati, in regime di self-service, la vigilanza degli addetti è generalmente occasionale/a campione e non corrisponde alla "custodia continua e diretta" richiesta per escludere l'aggravante. Sul secondo motivo ha confermato che la recidiva è stata valutata e presa in considerazione nel bilanciamento delle circostanze, richiamando i precedenti penali e la negativa personalità dell'imputato (precedenti specifici, anche per furto in abitazione e rapina). Sul terzo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale circa la determinazione della pena (richiamo alle caratteristiche concrete della condotta, allo stadio avanzato di consumazione e ai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio), osservando che ciò risponde ai criteri richiesti dall'art.133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, codice penale

    Si applica l'aggravante quando la cosa è esposta "per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; nei supermercati in regime di self-service l'esposizione delle merci integra l'aggravante salvo che sulla cosa esista una "custodia continua e diretta", che non può essere sostituita da vigilanza generica, saltuaria o a campione.

  • art. 69 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze (comparazione tra aggravanti e attenuanti): la recidiva è stata valutata nel bilanciamento complessivo dalle corti di merito e la relativa motivazione è ritenuta adeguata se emergono precedenti significativi e negativa personalità.

  • art. 133 codice penale

    Per l'applicazione di una pena pari o superiore al massimo del trattamento medio edittale è necessaria una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi (elencati dall'articolo) tenendo conto delle funzioni della pena; la Corte d'appello, nella fattispecie, ha motivato richiamando lo stadio di consumazione e i precedenti dell'imputato.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 6416 del 14.11.2014 (Garofalo, Rv. 262663)

    Principio secondo cui la vigilanza ordinaria nei supermercati è, di regola, non continua e quindi non esclude l'aggravante di cui all'art.625 n.7.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 35100 del 27.6.2019 (Torre, Rv. 276932)

    Conferma il principio che l'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede specifica motivazione in ordine ai criteri individuati dall'art.133 c.p.

Massime di principio

  • Nei casi di furto commesso in supermercati in regime di self-service, la circostanza aggravante ex art. 625, n.7 c.p. è generalmente applicabile, salvo prova che sulla merce vi fosse una "custodia continua e diretta"; la semplice presenza o controllo occasionale di una guardia giurata non è sufficiente per escluderla.
  • La recidiva deve essere valutata e motivata nel giudizio di bilanciamento delle circostanze; l'esistenza di numerosi precedenti specifici e una "negativa personalità" possono giustificare il rilievo della recidiva e il suo riverbero sulla pena.
  • L'adozione di una pena corrispondente al medio edittale (o superiore) richiede una motivazione esplicita e aderente ai criteri soggettivi e oggettivi dell'art.133 c.p.; la motivazione è però adeguata se collega chiaramente le caratteristiche della condotta e i precedenti personali ai fini della determinazione della pena.
  • Per contestare con successo queste valutazioni in sede di legittimità occorre dimostrare errori di fatto non contestabili nelle fonti probatorie o l'assenza totale di motivazione su punti decisivi (es. mancata considerazione di elementi che provino la "custodia continua" o l'inesistenza dei precedenti invocati).
  • In sede di difesa preventiva: documentare e provare circostanze che dimostrino l'assenza di custodia continua sulla merce o attenuanti specifiche della personalità può essere determinante per evitare l'applicazione dell'aggravante o per ottenere una riduzione della pena.

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