Sentenza n. 2224/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 133/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 marzo 2023. La sentenza aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.500,00, a titolo di bonus Carta del Docente previsto dall'art. 1 della legge n. 107/2015, per l'attività lavorativa svolta negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato nonché, per l'eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività dell'ultima nota depositata dal ricorrente il 2 aprile 2026, qualificandola sostanzialmente come memoria difensiva e, pertanto, non esaminandola.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato il 12 settembre 2025, e che erano stati rispettati gli adempimenti preliminari per la proponibilità dell'azione di ottemperanza: notificazione della sentenza all'Amministrazione l'11 settembre 2023 e notificazione del ricorso in ottemperanza il 14 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, comprensive degli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà intervenire, su istanza del ricorrente, se il Ministero non adempirà entro il termine assegnato, provvedendo entro ulteriori 60 giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 1 l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta del Docente, oggetto della condanna al pagamento contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
È stato applicato analogicamente quale fondamento del principio per cui il commissario ad acta, individuato tra i dirigenti dell'amministrazione, non percepisce un compenso ulteriore in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, comprensivo degli accessori dovuti secondo il giudicato e la legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'apposita istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione può essere esonerato da ulteriori compensi quando l'incarico rientri nella funzione dirigenziale e trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione.
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