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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16699/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (spaccio/traffico di stupefacenti). Tre motivi: 1) censura della qualificazione della recidiva e della maggiore pericolosità attribuita, sostenendo che l'imputato avesse ruolo occasionale e meramente di corriere e manchi professionalità criminale; 2) doglianza sulla determinazione della pena base, lamentando incertezza se fosse stato considerato il peso lordo o il principio attivo della sostanza e la mancata valutazione analitica degli elementi dell'art. 133 c.p.; 3) contestazione dell'ordine di espulsione, per errore nella valutazione della pericolosità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la recidiva e la pericolosità, richiamando precedenti delinquenziali; il secondo motivo manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla pena ha valorizzato il quantitativo considerevole di droga e richiamato il criterio di adeguatezza (art. 133 c.p.), con la precisazione che non è sempre necessaria motivazione analitica quando la pena è sotto la media edittale; il terzo motivo infondato perché la pericolosità sociale è stata coerentemente valutata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento equitativo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 - art. 73

    Norma cui si riferisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato (traffico/spaccio di stupefacenti); la Corte mantiene la condanna per tale fattispecie.

  • Codice penale - art. 133

    I criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale sono riferimento per la motivazione della corte; è ammesso che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti senza analitica valutazione di tutti gli elementi quando la motivazione è complessivamente esaustiva.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare l'imputato alle spese processuali.

  • Corte costituzionale - sent. 13/06/2000 n.186

    Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata nella valutazione sull'eventuale sanzione pecuniaria da imporre al ricorrente e nella verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Esempi: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015; Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979 (Pelosi) e altre

    La giurisprudenza conferma che: a) quando la pena è sotto la media edittale non è sempre necessaria motivazione analitica su tutti gli elementi dell'art. 133; b) l'indicazione dell'elemento prevalente è sufficiente per adempiere l'obbligo motivazionale; c) la Cassazione non è sede per rivalutazione del merito, e le censure che puntano a diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti o della prova: le censure di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La presenza di precedenti penali gravi e ripetuti può legittimare la qualificazione della recidiva e della pericolosità sociale anche con motivazione non analitica ma coerente e riferita ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • Nella determinazione della pena, quando il giudice commina una misura sotto la media edittale, è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti prevalenti (ai sensi della giurisprudenza), senza obbligo di disamina analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
  • Le contestazioni tecnico-quantitative (es. peso lordo vs principio attivo) richiedono, in sede di ricorso, puntualità probatoria o errori palesi nella motivazione: mere affermazioni generiche sono destinate a essere dichiarate infondate.
  • L'impugnazione dell'espulsione o della valutazione della pericolosità sociale richiede dimostrazione concreta dell'errore valutativo del giudice; la valutazione di tal profilo è ampiamente discrezionale e sorvegliata restrittivamente dalla Cassazione.

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