Cassazione Penale, Ordinanza n. 23151/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto di sostituzione di persona. I ricorrenti, assistiti dagli stessi difensori, hanno proposto due ricorsi identici lamentando: 1) difetto di motivazione sulla responsabilità concorsuale, ritenuta sulla base della sola presenza sul posto e dei rapporti interpersonali, con una ricostruzione giudicata meramente congetturale quanto all'accordo illecito con i soggetti che si erano sostituiti a loro negli esami antidoping; 2) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe escluso che il clima di tensione durante la manifestazione equestre potesse spiegare in modo alternativo la condotta autonoma degli autori del reato; 3) manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. per mancato rispetto della regola decisoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi unitariamente esaminabili e li ha dichiarati inammissibili. Ha valorizzato la presenza di una doppia conforme di merito, osservando che le sentenze di primo e secondo grado si integrano ai fini del controllo dei vizi motivazionali. Ha qualificato le censure come richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto logicamente e congruamente ricostruito il fatto dalle corti di merito: i ricorrenti erano nella fila per il test antidoping, se ne sarebbero allontanati per fare una corsa senza tornare, mentre altri tre soggetti si presentavano al loro posto per effettuare il test a loro nome. Da tali indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, e in assenza di specifici riscontri alle tesi alternative, è stata desunta l'esistenza di un accordo tra i correi per agevolare il sottrarsi dei cavalieri ai controlli antidoping. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 533, comma 1, c.p.p.
regola di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
La deduzione di violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia coerente e sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano reciprocamente nel giudizio di legittimità sul vizio di motivazione.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali o di violazione dell'art. 533 c.p.p., mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
- Una ricostruzione indiziaria è legittima quando gli indizi siano valutati come gravi, precisi e concordanti e le ipotesi alternative prospettate dalla difesa restino congetturali o prive di specifici riscontri.
- Il ragionevole dubbio idoneo a scalfire la decisione di merito deve poggiare su una spiegazione alternativa logicamente fondata e supportata da elementi di conferma, non su una mera possibilità astratta.
- La responsabilità concorsuale può essere desunta da condotte univoche e convergenti che rivelino un previo accordo criminoso, anche in assenza di prova diretta dell'intesa.
Come è indicizzato
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