Sentenza n. 2733/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990 e succ. mod. e integr., sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 22.01.2026 a mezzo PEC dalla odierna ricorrente alla ASL NA 1 Centro nonché alla SORESA per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, quale Medico Vaccinatore (cfr. istanza di accesso agli atti doc. 1); - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della odierna ricorrente, Dott.ssa Luisa Graziano a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. in data 22.01.2026, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro, quale Amministrazione intimata, di esibizione e consegna della documentazione richiesta con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) da essa Dott.ssa Luisa Graziano quale Medico vaccinatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale del 22 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC alla ASL Napoli 1 Centro e a SO.RE.SA. S.p.A., nonché l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione quale medico vaccinatore, con particolare riferimento al numero delle vaccinazioni somministrate. La ASL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i dati fossero nella disponibilità di SO.RE.SA. S.p.A., e ha dedotto che l'accesso non potesse imporre la creazione o elaborazione di nuovi documenti. Dopo la proposizione del ricorso, la ASL ha prodotto una nota con cui ha comunicato alla ricorrente che SO.RE.SA. aveva fornito il dato relativo a 3.827 inoculazioni, riservandosi la verifica prima della liquidazione delle somme spettanti. La ricorrente ha quindi aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna della ASL alle spese, in ragione dell'inerzia serbata sull'istanza e dell'assenza di qualsiasi comunicazione circa la disponibilità dei dati presso SO.RE.SA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la domanda di accesso era stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Ha tuttavia riconosciuto la soccombenza virtuale della ASL, poiché l'amministrazione era rimasta inerte sull'istanza e si era attivata, in collaborazione con SO.RE.SA., soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. La ASL è stata pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia integralmente soddisfatta; la decisione sulle spese è effettuata considerando la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione soddisfa integralmente la domanda di accesso documentale, rendendo non più necessaria una pronuncia sull'illegittimità del silenzio o sull'accertamento del diritto.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale sulla base della condotta dell'amministrazione anteriore alla soddisfazione della pretesa.
- L'amministrazione che non riscontri l'istanza di accesso e si attivi soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso può essere condannata alle spese anche se, nelle more del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la richiesta.
- Quando i documenti o dati richiesti sono nella disponibilità di un organismo distinto, l'amministrazione destinataria dell'istanza può comunque essere valutata ai fini delle spese in relazione alla propria inerzia e alla mancata comunicazione all'interessato circa la disponibilità dei dati presso tale organismo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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