Cassazione Penale, Sentenza n. 9757/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.U.P. del 12/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro della somma di €58.170,00. Il ricorrente articola due motivi: (1) omessa e insufficiente motivazione circa il rapporto di pertinenza tra la somma sequestrata e il reato contestato, sostenendo che il denaro deriverebbe da vincite di gioco e che il ruolo del ricorrente era meramente tecnico e non di gestione o riscossione; (2) nullità del verbale di sequestro per utilizzazione di dichiarazioni rese dall'indagato senza garanzie difensive e per la circostanza che la consegna del denaro avvenne al momento della perquisizione su richiesta degli operanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione effettuata dal Tribunale di Roma e ha escluso l'ammissibilità delle censure proposte, in quanto attengono alla legittimità e alla pertinenzialità del provvedimento genetico, materie riservate al giudizio di riesame (tribunale del riesame) e non sindacabili nel procedimento di cui all'art. 263, comma 5 c.p.p., che è limitato a ragioni di necessità o opportunità del mantenimento del vincolo. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regola l'appello in materia di sequestro preventivo; il Tribunale ha osservato che tale rimedio non è previsto per il sequestro probatorio, quindi l'appello non è esperibile in questo caso.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la procedura per la restituzione delle cose sequestrate; il provvedimento del G.U.P. di rigetto è assimilato a una decisione ai sensi di questa norma e, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare l'incidenza delle norme processuali sulla possibilità di ricorso per cassazione avverso la decisione di cui all'art. 263, comma 5.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sul riesame: la legittimità del provvedimento genetico (fumus del reato) può essere sindacata esclusivamente nel procedimento di riesame e non nell'opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tipicità dei mezzi di impugnazione: non è ammessa un'interpretazione analogica che estenda i rimedi previsti dalla legge.
art. 325 cod. proc. pen.
La Cassazione è chiamata a sindacare violazioni di legge; non è possibile estendere il controllo a vizi non riconducibili alla violazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'impugnazione del rigetto, da parte del G.U.P., della richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è, di regola, esperibile mediante ricorso per cassazione, poiché tale provvedimento è assimilabile a decisione ai sensi dell'art. 263, comma 5 c.p.p.
- Nel procedimento di cui all'art. 263, comma 5 c.p.p. il giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento genetico (fumus del reato); la valutazione sulla pertinenzialità dei beni e sulla fondatezza del sequestro compete al riesame (art. 324 c.p.p.).
- Le doglianze che attengono all'assenza di pertinenzialità dei beni o alla legittimità del decreto di sequestro sono inammissibili se sollevate mediante il ricorso per cassazione derivante dall'art. 263, comma 5, e devono essere proposte nei rimedi processuali appropriati (es. riesame).
- Chi propone impugnazioni con motivi non consentiti rischia l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese nonché sanzioni pecuniarie in caso di colpa nella scelta dei motivi.
- Questioni relative all'utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato o alla correttezza formale del verbale di sequestro possono essere rilevanti, ma vanno prospettate nel rimedio giuridico adeguato; non tutti gli aspetti processuali possono essere sindacati nel procedimento previsto dall'art. 263, comma 5 c.p.p.
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