Cassazione Civile, Ordinanza n. 15246/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il ricorrente chiedeva di essere ammesso all'esdebitazione per i debiti residui di due procedure fallimentari che lo avevano riguardato quale socio illimitatamente responsabile di due società in nome collettivo. Il tribunale aveva respinto l'istanza ritenendola tardiva rispetto a una delle procedure, chiusa in data 11 febbraio 2016, poiché la domanda era stata proposta solo il 22 settembre 2017. La corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 118, 142 e 143 l.fall. per non avere considerato che, per il fallimento relativo a una delle società, non sarebbe stato adottato un formale provvedimento di chiusura; 2) violazione delle medesime norme per avere la corte territoriale ritenuto incompatibili le due domande di esdebitazione e per avere attribuito rilievo al fatto che il beneficio non fosse stato già concesso negli ultimi dieci anni; 3) violazione dell'art. 142 l.fall. per avere escluso il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori nella seconda procedura, valorizzando la sola circostanza che i creditori privilegiati fossero stati pagati nella misura del 13,89%, ritenuta dalla corte d'appello irrisoria rispetto al passivo complessivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di esdebitazione relativa alla seconda procedura fallimentare, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il termine annuale per proporre domanda di esdebitazione decorre dalla chiusura dello specifico fallimento cui si riferisce il beneficio; ha inoltre chiarito che il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali può ricorrere anche se il pagamento abbia riguardato solo una categoria di creditori e non può essere negato in modo apodittico solo perché la percentuale sia stata rapportata al passivo complessivo, dovendo il giudice verificare se il soddisfacimento sia davvero solo irrisorio o sostanzialmente inesistente.
Norme richiamate
La chiusura della procedura fallimentare della società nei casi previsti dalla norma determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che sia stata aperta una procedura autonoma nei confronti del socio come imprenditore individuale.
L'esdebitazione richiede, tra le condizioni, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali; tale requisito va interpretato in modo coerente con il favor debitoris e può dirsi integrato salvo che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o soddisfatti in misura affatto irrisoria.
La domanda di esdebitazione può essere proposta con il decreto di chiusura del fallimento oppure con ricorso presentato entro l'anno successivo; il termine si riferisce allo specifico fallimento rispetto al quale si chiede il beneficio ed è considerato decadenziale.
La procedura fallimentare dei soci illimitatamente responsabili è estesa a seguito del fallimento della società.
art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, L. 14 maggio 2005, n. 80
È richiamata come base del favor legislativo per l'istituto dell'esdebitazione.
Cass. Sez. U. n. 24214/2011
Il soddisfacimento parziale dei creditori può riguardare anche solo una categoria di creditori, se consente una valutazione comparativa del riparto rispetto al passivo complessivo.
Cass. n. 7550/2018
L'esdebitazione non può essere negata se il soddisfacimento non è totalmente assente, ma solo se sia affatto irrisorio.
Cass. n. 1070/2021
Il termine annuale per la domanda di esdebitazione è considerato previsto a pena di decadenza.
Massime di principio
- La domanda di esdebitazione deve essere proposta entro l'anno dalla chiusura dello specifico fallimento cui si riferisce il beneficio; la pendenza di altra procedura fallimentare che coinvolga la stessa persona non sospende né sposta il termine.
- Il termine annuale per chiedere l'esdebitazione ha natura decadenziale e non è suscettibile di interpretazioni elastiche in assenza di una tempestiva deduzione e prova dei fatti rilevanti.
- Ai fini dell'esdebitazione, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali è integrato anche quando il riparto abbia interessato solo alcuni creditori o solo una categoria, purché il risultato complessivo non sia sostanzialmente nullo.
- La nozione di soddisfacimento "irrisorio" va valutata in concreto e con prudente apprezzamento, ma non può essere affermata in modo apodittico solo confrontando la percentuale pagata con l'intero passivo insinuato, senza considerare le risultanze della procedura.
- L'interpretazione dell'istituto dell'esdebitazione deve essere coerente con il favor debitoris, per cui il beneficio va negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o il soddisfacimento sia ridotto a una misura sostanzialmente insignificante.
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