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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21876/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Casili, perché all'istanza era allegata soltanto una dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e non la procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la formulazione e la firma della nomina apposta in calce all'atto indicavano anche la volontà di conferire al difensore i poteri necessari per esercitare l'azione di riparazione (interpretazione sostanzialistica della norma). La Corte suprema ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La norma richiede la nomina di un procuratore speciale per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la mera nomina del difensore o una procura ad litem non sostituiscono la procura speciale richiesta, poiché la legge vuole garantire l'autenticità e la diretta e inequivocabile volontà dell'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4)

    Sez.4, n. 24082 del 12/05/2021, Rv.281490; Sez.4, n.16115 del 12/02/2018, Rv.272475

    Costante orientamento secondo cui l'azione di riparazione può essere proposta solo personalmente dall'interessato o da un procuratore speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p.; il difensore munito di procura ad litem non è titolato a proporla.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta dall'interessato personalmente o tramite procuratore speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p.; non è sufficiente la sola nomina del difensore o una procura ad litem generale.
  • Una dichiarazione di nomina di difensore apposta in calce all'atto introduttivo non sostituisce la procura speciale richiesta; per evitare l'inammissibilità, occorre allegare la procura speciale espressa.
  • I giudici valutano rigorosamente la forma di conferimento dei poteri per garantire l'autenticità e la volontà dell'imputato; interpretazioni sostanzialistiche della nomina non sono normalmente sufficenti.
  • Proporre la domanda in difetto dei requisiti formali può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per ricorso manifestamente infondato.
  • Per tutelarsi in casi analoghi: verificare sempre la normativa procedurale applicabile, predisporre ed allegare la procura speciale ove richiesta e, se possibile, far sottoscrivere dal soggetto direttamente l'istanza o la relativa procura.

Testo integrale

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