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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05921/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa originariamente da un creditore munito di mutuo ipotecario. Dopo la rinuncia del creditore procedente, intervenne un creditore cessionario del credito, che sosteneva di essere legittimato a proseguire l'esecuzione perché il contratto di mutuo, integrato da una quietanza di erogazione non contestata, costituiva valido titolo esecutivo; contestava inoltre che l'estinzione della procedura si fosse prodotta subito con la rinuncia, sostenendo che essa operasse solo dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione, con conseguente validità degli interventi successivi compiuti prima dell'ordinanza di estinzione. Il debitore esecutato, poi succeduto nel giudizio dall'erede, aveva invece dedotto la mancanza di un titolo esecutivo idoneo in capo al creditore intervenuto e la conseguente improseguibilità della procedura dopo la rinuncia del creditore originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il contratto di mutuo, pur stipulato in forma pubblica, non prevedeva l'erogazione contestuale delle somme e, quindi, non poteva valere da solo come titolo esecutivo; la successiva quietanza non bastava, in difetto di prova dell'immediata e contestuale messa a disposizione giuridica della somma mutuata. Ha poi respinto il secondo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui, nel processo esecutivo, la rinuncia dell'ultimo creditore munito di titolo determina immediatamente l'estinzione della procedura, perché deve esistere in ogni momento almeno un valido titolo esecutivo a sorreggere l'esecuzione; il provvedimento del giudice ha natura dichiarativa e non costitutiva. Ne è derivato che, essendo venuto meno il solo creditore titolato nel 1993 e non essendovi altri creditori titolati a dar impulso all'esecuzione, la procedura era già estinta prima dell'ordinanza giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della non contestazione e delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori

  • art. 474 c.p.c.

    il titolo esecutivo deve risultare da un atto idoneo; nel mutuo la sola quietanza successiva non basta se non prova la contestuale disponibilità giuridica della somma

  • artt. 1813 e ss. c.c.

    richiamati per la disciplina del mutuo; il mutuo è contratto reale, ma la consegna può essere anche giuridica se la somma è resa immediatamente disponibile

  • art. 499 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul rapporto tra intervento dei creditori e estinzione della procedura

  • art. 629 c.p.c.

    la rinuncia agli atti esecutivi produce l'effetto estintivo della procedura secondo la Corte, con provvedimento giudiziale dichiarativo

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato in via analogica nel dibattito sulla natura del provvedimento di estinzione, ma ritenuto non decisivo nel processo esecutivo

Massime di principio

  • Ai fini dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo, non è sufficiente la mera forma notarile del contratto: occorre verificare in modo integrato contratto e atto di erogazione/quietanza per accertare che la somma sia stata effettivamente posta, in modo immediato, nella disponibilità giuridica del mutuatario.
  • Nel mutuo, la "traditio" può realizzarsi anche attraverso la disponibilità giuridica della somma, purché il mutuante abbia creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario e la somma sia uscita dal patrimonio del finanziatore ed entrata in quello del beneficiario.
  • Un contratto di mutuo che documenti solo un credito futuro o eventuale non può costituire di per sé titolo esecutivo, se non è documentato con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche il fatto successivo che determina l'effettivo sorgere del credito.
  • Nel processo esecutivo deve esistere in ogni momento almeno un valido titolo esecutivo che sorregga la procedura; se viene meno l'ultimo creditore titolato e non vi sono altri creditori muniti di titolo, l'esecuzione si arresta immediatamente.
  • La rinuncia del creditore munito di titolo, in assenza di altri creditori titolati intervenuti prima della rinuncia, produce l'effetto estintivo immediato del processo esecutivo; il provvedimento del giudice ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
  • Un intervento di altro creditore compiuto prima della rinuncia dell'ultimo titolato impedisce l'estinzione della procedura, perché conserva il requisito della presenza di un titolo esecutivo che giustifica il perdurare dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoMutuoOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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