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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33302/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario il pignoramento presso terzi notificatogli dall'agente della riscossione, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non gli erano mai state notificate e deducendo inoltre la decadenza dai termini per la riscossione coattiva, la mancata previa emissione di avviso bonario e la prescrizione dei crediti erariali. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica delle cartelle; in appello, invece, la C.T.R. ha riformato la decisione ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle a mezzo posta, anche mediante ricezione da parte del destinatario o di soggetti presenti al suo domicilio. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi, denunciando: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione di eccezioni su genericità dell'appello, inammissibilità di nuove prove in appello, inesistenza delle notifiche e prescrizione; violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere il giudice valorizzato copie documentali disconosciute; violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per asserita invalidità della notifica diretta da parte dell'agente della riscossione; violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 per asserito superamento del termine di efficacia dell'intimazione; nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese; nullità della motivazione per carenza o apparenza; travisamento dei fatti e motivazione incongrua. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato deducendo difetto di giurisdizione e inammissibilità del ricorso originario del contribuente; Equitalia Sud ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quinto motivo del ricorso principale, relativo al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulle spese del giudizio di appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e con rinvio alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, per la nuova statuizione sulle spese del giudizio di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati respinti tutti gli altri motivi del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla validità delle notifiche delle cartelle, sulla produzione documentale in appello, sulla pretesa carenza di giurisdizione e sull'asserita nullità motivazionale della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente e consentire la verifica delle censure sulla base del solo atto

  • art. 112 c.p.c.

    la nullità per omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni ritualmente devolute

  • art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici

  • art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

    in appello tributario è valutata l'ammissibilità delle produzioni documentali secondo il divieto di nuove eccezioni e secondo la disciplina richiamata dalla Corte

  • art. 2712 c.c.

    la contestazione delle riproduzioni meccaniche richiede specifica allegazione e non esclude automaticamente ogni efficacia probatoria

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica e tempestiva; la copia può comunque essere apprezzata insieme ad altri elementi probatori

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica così eseguita è valida

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    la censura sul superamento del termine di efficacia dell'intimazione è stata dichiarata inammissibile anche perché la questione non risultava riproposta in appello

  • art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    le questioni non riproposte in appello devono ritenersi rinunciate nel processo tributario

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati ritenuti inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del merito o a denunciare insufficienza della motivazione non più deducibile nei termini prospettati

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza è nulla solo se mancante, apparente o meramente incomprensibile

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile

  • art. 24 Cost.

    la disciplina della notifica diretta della cartella non viola il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    il procedimento notificatorio semplificato dell'agente della riscossione non viola il giusto processo

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse all'impugnazione richiede una concreta utilità giuridica dall'eventuale accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuto l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato esonerata dal relativo versamento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare l'autosufficienza: la parte che censura la decisione per genericità dell'appello, per erronea valutazione di documenti o per vizi della notificazione deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza ricorso a fonti esterne.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione, anche sinteticamente, oppure quando la soluzione data a una questione assorbente renda superfluo l'esame delle altre.
  • Nel processo tributario la produzione in appello di documenti da parte dell'agente della riscossione non è automaticamente preclusa; la relativa ammissibilità va valutata alla luce della disciplina processuale tributaria e delle specifiche contestazioni della controparte.
  • La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità non integra di per sé inesistenza o nullità della notifica.
  • La contestazione della conformità all'originale di copie documentali richiede deduzioni specifiche sulla natura del disconoscimento, sul suo tempo e sull'occasione processuale; un disconoscimento generico o non documentato non impedisce al giudice di valorizzare la prova documentale unitamente ad altri elementi, anche presuntivi.
  • Nel processo tributario le questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; di conseguenza, non possono essere utilmente dedotte in cassazione se il ricorrente non dimostra di averle devolute al giudice di secondo grado.
  • L'interesse all'impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità concreta dall'eventuale accoglimento; manca interesse quando la statuizione richiesta non apporterebbe alcun vantaggio giuridico ulteriore rispetto alla decisione già ottenuta.
  • La sentenza è nulla per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando le due parti contengono statuizioni incompatibili e non è possibile individuare con certezza il decisum effettivo, con conseguente necessità di cassazione limitata al capo viziato e rinvio per la nuova pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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