Cassazione Penale, Sentenza n. 7513/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rideterminazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato in secondo grado le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 senza specifica motivazione e benché tali pene non fossero parte dell'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha confermato il principio per cui il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene accessorie (ai sensi di art. 20 c.p.), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, ritenendo che, quando la legge fissa una forbice edittale, la durata delle pene accessorie debba essere determinata in concreto e motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non semplicemente rapportata alla pena principale. Ha quindi rinviato la materia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola la possibilità di rideterminare la pena d'accordo tra le parti in sede di appello; qui la Corte d'appello ha rideterminato la pena principale ai sensi di tale articolo.
art. 416 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; citata come capo di imputazione nell'originaria sentenza di primo grado.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Richiamato come norma sostanziale inerente i reati tributari contestati all'imputato.
art. 12 d.lgs. 74/2000
Prevede le pene accessorie applicabili per i reati tributari; il ricorrente contestava l'applicazione in appello di dette pene senza che fossero parte dell'accordo e senza motivazione sulla loro durata.
art. 20 c.p.
Interpretata dalla Corte come norma che rende le pene accessorie conseguenze obbligatorie della condanna, consentendo al giudice d'appello di applicarle d'ufficio anche se non applicate in primo grado.
art. 37 c.p.
Richiamato perché parte della giurisprudenza precedente aveva rapportato la durata delle pene accessorie alla pena principale; la Corte, tuttavia, segue l'orientamento che esclude tale automatismo.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri di commisurazione della pena che devono essere applicati dal giudice quando la legge stabilisce una forbice edittale: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto e motivata secondo questi criteri.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene accessorie che non furono applicate in primo grado, perché sono effetti obbligatori della condanna (art. 20 c.p.).
- Quando la legge prevede una forbice edittale per le pene accessorie, la loro durata deve essere determinata in concreto e motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente rapportarla automaticamente alla durata della pena principale.
- Se le pene accessorie sono state imposte in appello senza adeguata motivazione sulla loro durata, la Cassazione annulla la decisione limitatamente a quel punto e rinvia al giudice di merito per nuovo apprezzamento.
- In procedimenti con accordo ex art. 599-bis c.p.p., è importante che l'accordo specifichi (o che il giudice motivi) l'eventuale trattamento delle pene accessorie; in mancanza, il ricorrente può ottenere annullamento parziale.
- Per chi impugna: contestare in modo specifico la mancata determinazione e motivazione delle pene accessorie quando la legge prevede una forbice; per il giudice di appello: applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivare la scelta della durata delle pene accessorie.
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