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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1302/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela del 12/05/2023 che aveva respinto l'opposizione di Trubia avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura il 19/01/2023. Il ricorrente censurava il ricalcolo operato dal pubblico ministero, sostenendo che, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione con ordinanza del 21/12/2022 (rideterminando in melius la pena per alcune sentenze), il procedimento di esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a detrarre la pena gia espiata e porre il risultato in concorso materiale con la pena attualmente in esecuzione, senza un nuovo cumulo parziale che avrebbe portato a un diverso risultato temporale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il pubblico ministero fosse obbligato a emettere un nuovo provvedimento di cumulo che comprendesse le sentenze interessate dalla ordinanza del giudice dell'esecuzione e le altre sentenze facenti parte del medesimo raggruppamento, applicando la tecnica dei cumuli parziali. Non è possibile limitarsi a una mera sottrazione dalla pena gia espiata; occorre inserire la decisione del giudice dell'esecuzione nel cumulo parziale, applicare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p., detrarre il presofferto nei limiti consentiti e poi sommare le pene dei successivi cumuli parziali. Inoltre la variazione del fine pena risultava anche dall'inclusione, nel nuovo provvedimento, di una ulteriore sentenza divenuta irrevocabile nel frattempo. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale fondamento procedurale per il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura; disciplina l'esecuzione delle pene concorrenti e le relative modalità di calcolo e cumulo.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita la possibilita di computare come presofferto la custodia cautelare o periodi di detenzione sopportati dopo la commissione del reato: non si possono attribuire rilievo a misure cautelari o periodi di detenzione sofferti dopo la data del reato considerato ai fini della detrazione.

  • art. 78 cod. pen.

    Recato come criterio moderatore da applicare nella determinazione della pena unica nel cumulo: va applicato dal pubblico ministero quando inserisce le sentenze nel cumulo parziale per rideterminare la pena complessiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte alla decisione di rigetto.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena riconoscendo la continuazione, il pubblico ministero è obbligato a emettere un nuovo provvedimento di cumulo che includa le sentenze interessate e quelle del medesimo gruppo, non potendo limitarsi a una semplice detrazione dalla pena gia indicata in un precedente cumulo.
  • In presenza di reati commessi in momenti diversi con periodi di detenzione interposti, la tecnica da adottare è il cumulo parziale: si scindono i gruppi omogenei di sentenze e si opera il cumulo tra i parziali applicando il criterio moderatore previsto dall'ordinamento.
  • Il presofferto (custodia cautelare o detenzione) è computabile ai fini della detrazione solo nei limiti consentiti dall'art. 657 c.p.p.; non possono essere valorizzati periodi di detenzione sopportati dopo la commissione del reato che si sta valutando.
  • L'inclusione di nuove sentenze divenute irrevocabili nel frattempo può giustificare uno slittamento in avanti del fine pena risultante dal nuovo cumulo; dunque un mutamento del termine di fine pena non è automaticamente indice di errore se derivante dall'aggiunta di condanne intervenute.
  • Una censura sull'ordine di esecuzione deve dimostrare concretamente un errore di calcolo o di applicazione delle regole del cumulo; la mera asserzione di illegittimità per non aver sottratto semplicisticamente la pena gia espiata non è sufficiente.

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