Cassazione Penale, Ordinanza n. 28279/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il reato contestato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia l'omesso rilievo di eventuali cause di proscioglimento immediatamente rilevabili. In memoria difensiva veniva inoltre segnalata la mancata notifica degli avvisi di udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse inammissibile per cause rilevabili senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il ricorso era stato proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e fuori dei casi previsti dalla legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello pronunciata su concorde richiesta delle parti rientra nel perimetro dei riti concordati previsti dalla norma, rispetto ai quali il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti stabiliti dalla legge.
art. 129 c.p.p.
È invocato dal ricorrente come obbligo del giudice di rilevare immediatamente eventuali cause di proscioglimento, ma la censura è dichiarata inammissibile nel caso concreto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cause che possono dichiararsi senza formalità e dunque senza contraddittorio, quando il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento; fuori da tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi da una causa rilevabile senza formalità, la Corte può dichiararla senza instaurare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non supera il vaglio di ammissibilità se proposta contro una sentenza emessa in un contesto processuale che non consente il sindacato invocato in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →