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Ordinanza

Ordinanza n. 11993/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - dell'avviso n. 4 della Commissione Principale pubblicato in data 10.10.2025, contenente gli “esiti prova pratica di guida - convocazione dei candidati ammessi con riserva a sostenere la prova orale” di cui al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 143 Operatori Tecnici Specializzati Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori presso Ares 118, autorizzato con nota prot. 396207 del 21.03.2024 e n. 608593 del 09.05.2024, per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato (B.U.R.L. n. 54 del 4.7.2024 - G.U. n. 56 del 12.7.2024); - dell'allegato n. 1 all'avviso n. 4 della Commissione Principale, contenente i punteggi ottenuti dagli ammessi alla prova orale (che vedeva escluso il ricorrente); - della scheda di valutazione individuale di cui alla prova pratica sostenuta dal Sig. Alimonti Luigino in data 1.9.2025; - consequenzialmente e per quanto occorrer possa di ogni e qualsivoglia atto assunto tempo per tempo dell'Amministrazione successivamente alla data del 10.10.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza di altri atti del procedimento.

Giustizia amministrativa202514430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda e processo verbale di valutazione della prova pratica di guida, nonché l'avviso recante gli esiti della prova e l'esclusione del candidato dalla prova orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova pratica sostenuta nell'ambito di un concorso per 143 operatori tecnici specializzati autisti d'ambulanza, deducendo la violazione dell'art. 10 della lex specialis e delle modalità fissate dall'avviso n. 1 della Commissione Principale, falsità documentale ed eccesso di potere per incongruenza, errore, manifesta abnormità e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto di avere completato il percorso senza abbattere, toccare, spostare o eludere delimitatori, mentre la scheda individuale attestava il mancato completamento del percorso e l'interruzione della prova in corrispondenza di un punto contrassegnato con una X. Ha inoltre evidenziato una contraddizione tra l'orario di inizio e fine della prova, pari a otto minuti, e l'annotazione di un tempo di 9 minuti e 50 secondi, nonché il mancato riempimento del campo relativo al tempo impiegato. Secondo il ricorrente, tali elementi rendevano il verbale ambiguo e non conforme alle modalità stabilite dalla Commissione, che prevedevano l'interruzione allo scadere del tempo massimo di otto minuti. Ha quindi chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e la ripetizione della prova pratica, oltre alla fissazione di un termine per proporre querela di falso ai sensi dell'art. 77 c.p.a. L'amministrazione ha sostenuto che il candidato, pur avendo esaurito il tempo disponibile, era stato lasciato concludere il percorso e che il punto raggiunto allo scadere degli otto minuti era stato successivamente contrassegnato, deducendo l'infondatezza del ricorso e l'irrilevanza della querela di falso.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione, ma ha esaminato in via preliminare la necessità di sospendere il giudizio a seguito della querela di falso proposta dal ricorrente davanti al Tribunale ordinario. Ha rilevato che la scheda di valutazione e il verbale della Commissione esaminatrice costituiscono atti pubblici assistiti da fede privilegiata, quanto ai fatti attestati, fino a querela di falso. Poiché l'intero ricorso si fonda sull'asserita falsità della scheda, la definizione della controversia amministrativa presuppone necessariamente l'accertamento della falsità o autenticità del documento. Il Collegio ha escluso sia un intento meramente dilatorio, poiché il ricorrente aveva insistito per la decisione nel merito, sia la manifesta infondatezza della querela, ravvisando effettive incongruenze nella scheda: la discrasia tra l'orario di inizio e fine, indicativo di otto minuti, e il tempo annotato di 9 minuti e 50 secondi, oltre al mancato preenchimento del campo relativo al tempo impiegato. Ritenuti quindi integrati i presupposti di rilevanza pregiudiziale, non manifesta infondatezza e assenza di intento dilatorio, il TAR ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio civile di querela di falso, ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a. La precedente misura cautelare, che aveva consentito lo svolgimento della prova orale con riserva, non è stata oggetto di decisione nel merito con la presente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 10 della lex specialis del concorso

    La prova pratica verrà valutata trenta punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

    La disposizione disciplina la prova pratica e la soglia minima di superamento, mentre le modalità operative sono state ulteriormente precisate dall'avviso n. 1 della Commissione Principale.

  • art. 77, comma 1, c.p.a.

    Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

    Chi deduce la falsità di un documento nel processo amministrativo deve dimostrare di avere già proposto la querela oppure chiedere un termine per proporla davanti al giudice ordinario.

  • art. 77, comma 2, c.p.a.

    Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

    La sospensione può essere evitata quando la controversia amministrativa è decidibile indipendentemente dal documento contestato.

  • art. 77, comma 4, c.p.a.

    Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

    Quando la querela di falso è stata proposta e la questione è pregiudiziale, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio fino alla definizione del giudizio di falso.

  • art. 2700 c.c.

    Gli atti muniti di fede privilegiata fanno prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la proposizione della querela di falso non determina automaticamente la sospensione del giudizio: occorre verificare che il documento contestato sia effettivamente pregiudiziale per la decisione, che la querela non sia manifestamente infondata e che non persegua un intento meramente dilatorio.
  • Quando l'impugnazione di un atto concorsuale si fonda essenzialmente sull'asserita falsità del verbale o della scheda di valutazione della Commissione, muniti di fede privilegiata, l'accertamento civile sulla falsità del documento è pregiudiziale rispetto alla decisione amministrativa.
  • Una volta proposta una querela di falso avente ad oggetto un documento decisivo per la controversia amministrativa, il giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a., non potendo il giudice amministrativo risolvere incidentalmente la questione di autenticità con efficacia limitata al processo.
  • La non manifesta infondatezza della querela può essere desunta da incongruenze interne al verbale o alla scheda, quali la discordanza tra gli orari attestati e il tempo annotato per lo svolgimento della prova, unitamente al mancato completamento dei dati rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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