Ordinanza n. 1227/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava motivato dal richiamo a precedenti penali a suo carico e dall’omessa dichiarazione di tali precedenti al momento della presentazione della domanda. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento di diniego apparisse correttamente e congruamente motivato, in ragione dei precedenti penali del ricorrente e della mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di cittadinanza, senza ravvisare elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non era stato allegato né adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre considerato che il diniego della cittadinanza non impediva al ricorrente, titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di permanere in Italia sulla base di tale titolo, di godere delle libertà e dei diritti fondamentali e civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché della partecipazione politica locale nei limiti indicati dall’art. 9 del testo unico sull’immigrazione. Le spese della fase cautelare, pari a 1.000 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo consente al ricorrente di permanere in Italia e di conservare un ampio complesso di libertà, diritti e prestazioni anche in assenza della cittadinanza italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento impugnato appare congruamente motivato sulla base di precedenti penali dell’interessato e dell’omessa dichiarazione degli stessi nella domanda di cittadinanza, in assenza di elementi idonei a formulare una ragionevole prognosi di accoglimento del ricorso.
- Il requisito del periculum in mora non è integrato se il ricorrente non allega e non circostanzia uno specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del diniego di cittadinanza.
- Il diniego della cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando l’interessato, in quanto titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, può continuare a soggiornare legalmente in Italia e conservare il godimento dei diritti e delle prestazioni riconosciuti dalla normativa agli stranieri lungo-soggiornanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →