Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01139/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caturano impugnava la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 c.p. con riferimento all'art. 61, n.2) e calunnia (art. 368 c.p.). Il ricorso, articolato in sei motivi, deduceva: travisamento del fatto (sostiene che la condotta fosse mera resistenza passiva o omissione di esibizione documenti per necessità di accompagnare il figlio a scuola); errata qualificazione della condotta come resistenza invece che come mera minaccia (art. 612 c.p.); mancanza del dolo per le lesioni (colpo involontario con gomitata); infondatezza della calunnia perché il reato denunciato sarebbe procedibile a querela di parte; mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena (non applicato il minimo edittale e aumento per continuazione non minimo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la ricostruzione fattuale della Corte d'appello: dopo un sinistro stradale l'imputato si rifiutò di esibire i documenti, pronunciò frasi minacciose, tentò di allontanarsi e, bloccato, oppose resistenza attiva colpendo un Carabiniere con una gomitata che gli cagionò lesioni; poi, in caserma/Pronto soccorso, rese false dichiarazioni accusando i militari di abuso. La Cassazione ha ritenuto irrilevante il movente (fretta di accompagnare il figlio), ha escluso che si trattasse di mera minaccia o di resistenza passiva, ha ritenuto presente il dolo per le lesioni (anche come eventuale) e ha valutato correttamente la configurabilità della calunnia in quanto il reato ascritto ai militari (abuso d'ufficio, nella versione allora vigente) era perseguibile d'ufficio. Sull'entità della pena la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e ha confermato l'applicazione delle attenuanti in via mitigativa. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La condotta di rifiuto di esibire documenti unita a tentativo di allontanamento e uso di violenza per impedire l'azione dei pubblici ufficiali integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la forma attiva della condotta esclude che essa sia da qualificare come mera minaccia.

  • artt. 582, 585, 576, art. 61 n. 2 cod. pen.

    Le lesioni personali cagionate con violenza nel contesto della resistenza sono configurabili come reato a dolo generico; la Corte ritiene sussistente il dolo (anche eventuale) e non accoglie la tesi dell'evento privamente accidentale.

  • art. 368 cod. pen.

    La calunnia è configurabile quando l'imputato, consapevole dell'innocenza degli accusati, li indica falsamente come autori di reato perseguibile d'ufficio; nel caso di specie il riferimento a un abuso d'ufficio (allora perseguibile d'ufficio) legittima la qualificazione in calunnia.

  • art. 323 cod. pen.

    L'abuso d'ufficio, così come ricostruito nei fatti, era un reato perseguibile d'ufficio nella formulazione vigente al tempo, e può concorrere materialmente con le lesioni, rendendo perseguibile la calunnia anche in assenza di querela.

  • art. 15 cod. pen.

    La giurisprudenza che escludeva il concorso formale tra abuso d'ufficio e lesioni faceva leva su criteri di sussidiarietà; la Corte osserva che quella giurisprudenza riguarda situazioni diverse rispetto al caso concreto, per cui non si applica automaticamente.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena deve tener conto della personalità dell'agente e della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul punto e ha riconosciuto le attenuanti generiche in modo mitigante.

  • art. 45 cod. pen.

    Il caso fortuito esclude il dolo; la Corte ha ritenuto che dalle risultanze fattuali non emerga alcun caso fortuito che possa escludere il dolo per le lesioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a titolo ritenuto equo in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione tra minaccia (art. 612 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) dipende dalla materialità e dalla finalità della condotta: frasi minacciose isolate possono integrare la minaccia, ma comportamenti attivi volti ad impedire l'azione dell'ufficiale (tentativo di fuga, uso di forza) configurano la resistenza.
  • Il movente soggettivo (es. fretta per esigenze familiari) è generalmente irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo della resistenza quando la condotta sia stata attiva e diretta ad opporsi all'ufficiale.
  • Per le lesioni, l'assenza di intenzionalità deve emergere chiaramente come caso fortuito o evento non voluto; in assenza di ciò, le lesioni si considerano reato a dolo generico e possono essere valutate come dolose anche in forma eventuale.
  • La calunnia richiede la consapevolezza dell'innocenza dell'indicato e l'attribuzione di un reato che sia perseguibile d'ufficio o per il quale la querela sia stata proposta; la perseguibilità d'ufficio dell'illecito denunciato determina la possibilità di configurare la calunnia anche in assenza di querela.
  • In appello e in Cassazione l'onere del ricorrente è dimostrare errori di fatto o di diritto rilevanti; contestazioni generiche sulla motivazione o sulla commisurazione della pena, senza specifici riferimenti alla motivazione, sono spesso ritenute inammissibili.
  • La giurisprudenza richiede che il giudice motivi adeguatamente il riconoscimento o la limitazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; tuttavia, una motivazione logica e coerente della Corte è sufficiente a respingere censure generiche sull'entità della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.