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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39689/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che l'impugnazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata proposta oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione al difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza della Corte d'appello resa in funzione di giudice dell'esecuzione. Dal testo emerge che il ricorso è stato presentato oltre il termine massimo di quindici giorni previsto per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.: l'ordinanza era stata notificata al difensore il 17 giugno 2025, il termine scadeva il 2 luglio 2025, mentre il ricorso è stato depositato l'8 luglio 2025. Non risultano ulteriori motivi di doglianza esaminati nel merito, poiché la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento al difensore; il superamento di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è soggetta al termine breve di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., decorrente dalla notificazione al difensore.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine previsto dalla legge, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze.
  • La tardività dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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