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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08457/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente)

La controversia

Un proprietario di un trattore agricolo ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un sinistro verificatosi in un frutteto: secondo la sua ricostruzione, il suo mezzo, fermo in prossimità di un muro di contenimento, sarebbe stato violentemente urtato in retromarcia da uno scavatore cingolato condotto da un altro soggetto, venendo sospinto in avanti e cadendo in una stradina sottostante. Il convenuto ha contestato la dinamica e, chiamata in garanzia la propria assicurazione, anche la compagnia ha eccepito il concorso di colpa del conducente del trattore. Il Tribunale, sulla base di una CTU, ha rigettato la domanda ritenendo incompatibile la dinamica allegata con gli accertamenti tecnici e fotografici. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi (stato delle forche, danni al telaio elevatore, danni alla lama dello scavatore); motivazione mancante/contraddittoria; violazione delle norme su confessione e non contestazione, sostenendo che la denuncia del sinistro e la mancata contestazione del convenuto integrassero ammissione della dinamica; violazione delle regole sulle spese, censurando la condanna a rifondere le spese della terza chiamata assicuratrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché proposti contro una sentenza di appello confermativa della prima decisione in presenza di 'doppia conforme', situazione che preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non vengono indicate e dimostrate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha inoltre escluso la ricorrenza di un vizio motivazionale radicale, rilevando che la decisione di merito era basata su una CTU logicamente argomentata e non apparente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e anche in parte irritualmente proposto: la denuncia di sinistro richiamata dal ricorrente non era stata specificamente e correttamente trascritta e localizzata nel ricorso; comunque, essa descriveva una dinamica diversa da quella allegata in citazione, e la non contestazione non vincolava il giudice, che poteva comunque valorizzare le prove contrarie e negare il nesso causale. Il quarto motivo è stato respinto perché, in caso di chiamata in garanzia provocata dalla domanda dell'attore e di sua soccombenza verso il convenuto, le spese del terzo chiamato ricadono sull'attore secondo il principio di causalità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è sindacabile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica deduzione della diversità delle basi fattuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su documenti, questi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti in modo esaustivo, e collocati nel fascicolo con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione, per avere efficacia vincolante, deve emergere in modo chiaro e pertinente; nel caso concreto la denuncia di sinistro non è stata ritenuta confessione della dinamica allegata dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione solleva l'onere probatorio della parte, ma non vincola meccanicamente il giudice, che può pervenire a un diverso accertamento se le prove acquisite smentiscono il fatto allegato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico dell'attore soccombente rispetto alla domanda che ha determinato la chiamata del terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado e il ricorrente non dimostri la diversità delle rationes decidendi di fatto tra i due gradi.
  • Nella 'doppia conforme' il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è fortemente limitato; resta solo il sindacato per vizi motivazionali radicali, come motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria.
  • Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve indicarne con precisione contenuto, collocazione processuale e fascicolo di provenienza; il semplice richiamo del documento non basta.
  • La non contestazione non produce una fictio di prova legale: il giudice può comunque disattendere il fatto allegato se dalle prove raccolte emerge una ricostruzione diversa o incompatibile.
  • Ai fini della confessione rilevante ex art. 2733 c.c., occorre una chiara ammissione del fatto sfavorevole; una dichiarazione che descriva i fatti in modo diverso da quello allegato dall'altra parte non equivale necessariamente a confessione della pretesa avversaria.
  • In caso di chiamata in garanzia provocata dalla domanda dell'attore, le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico dell'attore soccombente secondo il principio di causalità, anche in assenza di un diretto rapporto processuale tra attore e terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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