Ordinanza n. 19/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Milano dd. 07.10.2025, notificato il 23.10.25, ex lege DL 14/2017 art. 13bis che fa divieto di “accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, legge 287 del 28 luglio 1991, ossia A) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore a 21% del volume e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole, calde, pizzerie birrerie ed esercizi similari; B) esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte di dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia, quali bar caffè gelateria, pasticceria ed esercizi similari; C) esercizi di quelle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago sale da ballo sale da gioco, locali, notturni, stabilimenti, balneari ed esercizi, similari presenti nell'area perimetrata dei seguenti toponimi nel comune di Milano: Corso Buenos Aires, Piazzale Loreto, viale Brianza, Viale Lunigiana, via Melchiorre Gioia, via Luigi Galvani, Piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, Piazza della Repubblica, via Filippo Turati, Piazza Stati Uniti d'America, via Filippo Turati, Piazza Cavour, via Senato e Corso Venezia per la durata di anni 1 (uno)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano che vieta per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici nell'area perimetrata del Comune di Milano
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria del provvedimento questorile ha proposto ricorso per l'annullamento del divieto adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017, notificato il 23 ottobre 2025. Il divieto riguarda l'accesso e lo stazionamento, per la durata di un anno, nelle immediate vicinanze di esercizi di ristorazione, somministrazione di bevande e locali con attività di intrattenimento situati nell'area delimitata da specifici toponimi del Comune di Milano. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto di essere autorizzato al deposito di tre file video, su pen drive, relativi ai fatti contestati.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio, autorizzando il deposito dei tre file video su supporto pen drive nei sensi e nei termini indicati in motivazione; tuttavia, nel testo trasmesso, la motivazione contenente tali modalità e termini non è riportata. L'ordinanza non decide sulla legittimità del divieto questorile, né sulla domanda di annullamento. Ordina alla segreteria di comunicare il provvedimento e dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, richiamando la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017
divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici per la durata di un anno
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento questorile impugnato; l'ordinanza non ne esamina i presupposti o l'applicazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'ordinanza; il testo non specifica l'applicazione concreta.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'autorizzazione agli incombenti istruttori; il testo non specifica ulteriormente l'applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il ricorrente chiede di depositare supporti audiovisivi relativi ai fatti contestati, il giudice amministrativo può disporre uno specifico incombente istruttorio autorizzandone il deposito, senza definire in tale sede la domanda di annullamento.
- Un'ordinanza che autorizza un deposito istruttorio e dispone la comunicazione del provvedimento non decide sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato; l'esito della domanda principale resta pertanto non definito.
- Nel provvedimento giurisdizionale, le generalità e gli altri dati idonei a identificare una persona fisica possono essere oscurati quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
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