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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione del Comune di San Felice Circeo n. 9/2025 n. 21051 del 18 luglio 2025, avente ad oggetto “Parere contrario alla richiesta prot. 0039039 del 18.12.2024 di Permesso di Costruire un villino bifamiliare e un villino unifamiliare su lotto di terreno distinto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Felice Circeo al foglio n. 32 particella 1116 - 1118 (ex 266)”; - della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di San Felice Circeo ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, relativa alla richiesta di permesso di costruire un villino bifamiliare e un villino unifamiliare su di un lotto di terreno sito in San Felice Circeo via Terracina, Foglio n. 32, particella 1116 - 1118 (ex 266), assunta il 14 aprile 2025 e sottoscritta digitalmente il 15 aprile 2025 dal Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia, Tutela Ambientale e Patrimonio; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale recante parere contrario alla richiesta di permesso di costruire, nonché comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha espresso parere contrario alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un villino bifamiliare e di un villino unifamiliare, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento adottata ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 e agli atti connessi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, ma precisa che esse involgono anche la necessità di ricostruire l’esatta portata, sotto il profilo fattuale e giuridico, delle diverse deliberazioni comunali succedutesi nel tempo sulla vicenda. In precedenza il Tribunale aveva fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e aveva ordinato al Comune di depositare una relazione puntuale e documentata, con specifica presa di posizione sulle censure. Il Comune non ha adempiuto all’ordine istruttorio.

La decisione

Il Tribunale non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto ancora necessario acquisire la relazione comunale per comprendere compiutamente la portata delle deliberazioni comunali intervenute e per consentire l’esame delle censure. Ha quindi reiterato, per l’ultima volta, l’ordine istruttorio già impartito, imponendo al Comune di San Felice Circeo di depositare entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza una relazione puntuale e documentata, specificamente riferita ai motivi di ricorso. Il Tribunale ha avvertito che un ulteriore inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e potrà comportare la trasmissione degli atti alle Autorità competenti per eventuali seguiti a carico dei funzionari responsabili. Il ricorrente è stato onerato di notificare l’ordinanza al Comune entro 20 giorni dalla comunicazione e di depositare la prova della notifica nei successivi 20 giorni. L’udienza pubblica per la prosecuzione e la discussione del merito è stata fissata al 28 aprile 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari del ricorrente [sono] adeguatamente tutelabili ... mediante la definizione del giudizio nel merito in tempi adeguatamente prossimi

    Consente al giudice, quando ritenga sufficiente una rapida definizione del merito, di fissare in tempi ravvicinati l’udienza pubblica anziché adottare una specifica misura cautelare.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il Tribunale si riserva di valutare l’operato del Comune

    L’ulteriore mancata collaborazione della parte pubblica destinataria dell’ordine istruttorio potrà essere valutata dal giudice secondo la disciplina processuale applicabile e potrà determinare ulteriori conseguenze nei confronti dei funzionari responsabili.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di istruttoria processuale.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di verificazione e attività istruttoria.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di consulenza tecnica o strumenti istruttori.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Indicato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento impugnata.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Indicato quale base normativa della comunicazione contenente il preavviso di rigetto impugnata.

Massime di principio

  • Quando la decisione del ricorso dipende dalla ricostruzione della portata fattuale e giuridica di atti amministrativi succedutisi nel tempo, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione puntuale e documentata dell’amministrazione, con specifica presa di posizione sulle censure dedotte.
  • L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio è tenuta a fornire una collaborazione completa, puntuale e documentata entro il termine assegnato; la reiterata inosservanza può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e può determinare la trasmissione degli atti alle Autorità competenti per eventuali responsabilità dei funzionari.
  • Quando l’ordine istruttorio è funzionale alla definizione del merito, il giudice può reiterarlo e rinviare la discussione della causa a un’udienza successiva, senza definire nel frattempo la domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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