Ordinanza n. 41/2026 - Latina, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alla diffida di parte ricorrente del -OMISSIS-, avente ad oggetto l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia da parte del Comune in relazione a presunti illeciti edilizi commessi sul fondo dei vicini; -del provvedimento del -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il diniego di accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con nota del -OMISSIS-, proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Comune di provvedere sull’esposto relativo a presunti illeciti edilizi e di consentire l’accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria vicina)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza favorevole, con la quale il TAR aveva condannato il Comune a provvedere, con atto espresso, sulla diffida volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di accertamento e vigilanza repressiva in materia edilizia e aveva ordinato l’esibizione della documentazione richiesta. Il Comune ha adempiuto alla sola parte relativa all’accesso agli atti, mentre non ha adottato alcun riscontro espresso sull’esposto concernente l’attività edilizia dei vicini, subordinando le proprie determinazioni alla previa valutazione di una SCIA in sanatoria presentata dai controinteressati. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza nei sensi indicati in motivazione, ritenendo non ottemperata la parte della precedente sentenza relativa all’azione avverso il silenzio. Ha precisato che il Comune doveva attivare tutti i poteri di accertamento e vigilanza edilizia necessari e fornire alla ricorrente un riscontro espresso e motivato sull’esposto, senza essere vincolato a uno specifico contenuto decisorio. Il termine per tale adempimento non era sospeso né condizionato dalla presentazione o dalla valutazione della SCIA in sanatoria dei vicini: le due attività potevano procedere parallelamente. È stato concesso al Comune un termine ultimativo di 60 giorni per provvedere. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, disponendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine. Il commissario dovrà svolgere gli adempimenti imposti dalla precedente sentenza e depositare una relazione sull’attività svolta, con richiesta di liquidazione del compenso e nota spese. Il TAR ha inoltre avvertito che l’ulteriore inadempimento potrà comportare la trasmissione degli atti alle Autorità competenti per eventuali provvedimenti nei confronti dei funzionari comunali.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio-inadempimento
Il giudizio sul silenzio consente di imporre all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso, senza predeterminarne necessariamente il contenuto quando residua discrezionalità amministrativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
senza alcun vincolo di contenuto
La pronuncia sul silenzio può ordinare all’amministrazione di provvedere, lasciandole la valutazione sostanziale e il contenuto dell’atto, purché il riscontro sia espresso e motivato.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il commissario ad acta, una volta espletato l’incarico, deve depositare la relazione sull’attività svolta e la richiesta di liquidazione del compenso nel rispetto del termine perentorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa ai sensi degli artt. 117 e 34, comma 2, c.p.a. ordina all’amministrazione di provvedere su un esposto, l’obbligo di ottemperanza consiste nell’attivazione dei poteri istruttori e di vigilanza pertinenti e nell’adozione di un riscontro espresso e motivato, senza che il giudicato imponga necessariamente un contenuto favorevole o predeterminato.
- La presentazione e la valutazione di una SCIA in sanatoria da parte del soggetto controinteressato non sospendono né condizionano l’obbligo dell’amministrazione di definire, con provvedimento espresso e motivato, l’esposto relativo a presunti illeciti edilizi, salvo quanto eventualmente imposto dal contenuto specifico del giudicato.
- In sede di ottemperanza a una pronuncia sul silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta subentra all’amministrazione esclusivamente per realizzare gli adempimenti imposti dal giudicato e deve rispettare i limiti di contenuto derivanti dalla pronuncia ottemperanda, inclusa l’eventuale assenza di un vincolo quanto all’esito sostanziale.
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