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Sentenza

Sentenza n. 5245/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 8167/2023 del Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, depositata e resa pubblica il 25/09/2023, nella procedura iscritta al numero R.G. 18925/2023, cui è stato riunito, tra gli altri, il giudizio recante R.G. n. 24391/2023;

Giustizia amministrativa202507197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio presupposto. Il giudizio di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario. La sentenza presupposta era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell'Amministrazione il 3 febbraio 2025; il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato il 18 giugno 2025. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e la proposizione del ricorso. Nel merito, non essendo controversa la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto nella sentenza presupposta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stata applicata la penalità di mora, in considerazione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza non eseguita; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modificazioni dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già accertato nella sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata alla pubblica amministrazione presso la sua sede reale e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
  • Quando non sia controverso che l'amministrazione non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere, anche tramite delega, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine stabilito.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando la materia presenti peculiarità, oscillazioni giurisprudenziali e specifiche difficoltà di adempimento riconducibili a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente pubblico nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso autonomo quando il relativo onere rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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