Cassazione Penale, Sentenza n. 12256/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del GRASSO per omicidio stradale in relazione al tamponamento di un'auto ferma nella corsia d'emergenza (fatti del 20/06/2019). La difesa ha contestato: 1) la qualificazione della colpa specifica (art. 146 c.d.s.) ritenendo applicabile solo la colpa generica (art. 141 c.d.s.); 2) la causalità attribuita all'utilizzo del telefono cellulare, sostenendo che non era dimostrato che i messaggi fossero scambiati nel preciso istante dell'incidente; 3) il diniego delle attenuanti generiche, deducendo che le dichiarazioni rese dall'imputato erano frutto di sconcerto e non mendaci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito secondo cui l'imputato aveva invaso la corsia d'emergenza, non aveva effettuato alcuna manovra di frenata, aveva violato la segnaletica orizzontale e aveva mostrato condotta di guida imprudente (anche in relazione allo scambio di messaggi sul cellulare, avvenuto in prossimità temporale del sinistro). La Corte ha altresì giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi a favore e in presenza della particolare pericolosità della condotta (autocarro). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 12/02/2025.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 141, comma 2
Ricondotto alla nozione di colpa generica per perdita del controllo del veicolo; i giudici di merito hanno ritenuto provata la perdita del controllo per assenza di tracce di frenata e dinamica del tamponamento.
Codice della strada, art. 146, comma 1 e comma 2
Applicata per la violazione della segnaletica orizzontale che demarca la corsia di marcia dalla corsia d'emergenza; la Corte ha ritenuto sussistente anche la colpa specifica per inosservanza delle norme di comportamento sulla strada.
Codice penale, art. 62-bis
Richiesto per la valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la loro concessione richiede elementi positivi di merito e non è automatica; l'assenza di tali elementi e la pericolosità della condotta giustificano il diniego.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato in relazione alla riforma dell'art. 62-bis che ha innalzato il livello richiesto per il riconoscimento delle attenuanti generiche, motivo per cui il giudice può negarle in assenza di elementi favorevoli concreti.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- L'invasione di una corsia riservata (es. corsia d'emergenza) e l'assenza di segni di frenata costituiscono elementi forti per configurare sia colpa generica (perdita di controllo) sia colpa specifica (violazione di norme di comportamento).
- La prova di distrazione per l'uso del cellulare può essere desunta dalla prossimità temporale tra lo scambio di messaggi e l'evento; non è necessaria la prova dell'istante esatto purché il nesso causale non sia efficacemente interrotto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi positivi a favore dell'imputato e la condotta risulta particolarmente pericolosa (a maggior ragione se il veicolo è un mezzo pesante).
- In Cassazione non è consentito un mero riesame fattuale: sono necessari vizi giuridici o contraddizioni manifeste nella motivazione per far accogliere il ricorso.
- Per difese basate su stato emotivo o sconcerto (es. dichiarazioni rese dopo il fatto), occorre fornire elementi probatori specifici che giustifichino la credibilità delle dichiarazioni, altrimenti i giudici possono ritenere le dichiarazioni non persuasive.
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