Cassazione Civile, Ordinanza n. 10268/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., affinché il giudizio di appello sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio e siano regolate anche le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di un piccolo esercizio commerciale nel centro storico, aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio aveva rettificato i redditi dichiarati ai fini di IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e contributi previdenziali mediante accertamento analitico-induttivo, valorizzando dati relativi alle vendite di articoli in monopolio, ricavi da altri beni e l'antieconomicità della gestione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, in appello dell'Ufficio e in contumacia del contribuente, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per inesistenza/nullità della notifica del ricorso in appello, con conseguente illegittima celebrazione del processo in sua contumacia; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e difetto di motivazione, perché l'Ufficio avrebbe applicato in modo meccanico le risultanze degli studi di settore senza adeguata ricostruzione; 4) ulteriore violazione in tema di studi di settore per mancata attivazione del contraddittorio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, rilevando che, quando la notifica a mezzo posta non è andata a buon fine per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; la sola prova dell'invio non basta. Poiché l'Agenzia non ha dato prova dell'esito della comunicazione di avvenuto deposito, il giudizio di appello è stato considerato nullo per illegittima contumacia del contribuente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, DPR n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi che rendano inattendibile la contabilità; nel caso concreto la CTR lo aveva richiamato per giustificare la rettifica dei ricavi.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente come norma sul contraddittorio, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 24 L. n. 4/1929
Invocato dal ricorrente in tema di garanzie difensive; non vi è una specifica interpretazione della Corte sul punto, essendo il motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto per nullità del giudizio di appello a causa della notifica inesistente o nulla dell'atto di gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di violazione di legge prospettati dal ricorrente in tema di contraddittorio e accertamento tributario; tali motivi sono rimasti assorbiti.
art. 8, L. n. 890 del 1982
Interpretato in senso costituzionalmente orientato: in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la prova del solo invio.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati come parametri costituzionali a sostegno dell'interpretazione che rafforza le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa nella notificazione degli atti.
art. 291 c.p.c.
La nullità del giudizio di appello per difetto di valida notifica impone la rinnovazione del processo in rinvio nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un atto processuale o impositivo è notificato a mezzo posta e il plico non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve dimostrare il perfezionamento della notifica producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova dell'invio della CAD non è sufficiente.
- L'omessa prova della regolare comunicazione di avvenuto deposito determina la nullità del giudizio celebrato nella contumacia del destinatario, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio per la rinnovazione del contraddittorio.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione investe una nullità processuale che rende invalido l'intero giudizio di merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vanno esaminati.
- In tema di notificazioni, l'interpretazione delle norme ordinarie deve essere conforme ai principi costituzionali di difesa e di effettività del contraddittorio.
- La prova della regolare instaurazione del contraddittorio processuale incombe sulla parte che afferma la validità della notifica dell'atto introduttivo o dell'impugnazione.
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