Ordinanza n. 3752/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare più opportuna a) del giudizio di non idoneità alla prova orale del concorso MAECI per 200 unità nell’Area degli Assistenti – famiglia amministrativo-contabile-consolare (codice ACC), con punteggio 19/30, comunicato all’esito della seduta del 14.04.2026; b) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e tra questi: 1) i verbali di seduta della Commissione (determinazione e modalità di estrazione dei quesiti), le schede di valutazione e gli atti di predeterminazione dei criteri per l’orale; 2) ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito, per invalidità derivata; 3) il diario e le istruzioni per la prova orale ove opportuno; c) il bando ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; per la conseguente condanna alla rinnovazione della prova orale innanzi a Commissione in diversa composizione, e in ogni caso al riesercizio del potere amministrativo. nonché per l’accertamento del diritto di accesso ed ordine di ostensione ex art. 116 c.p.a. di verbale individuale, quesiti estratti, schede/criteri/griglie e verbali di seduta per come richiesti nell’istanza di accesso del 15.04.2026 e, quindi, per l’annullamento del diniego all’istanza predetto inviato a mezzo pec dalla P.a. in data 13.05.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale di un concorso per 200 unità nell’Area degli Assistenti, con punteggio di 19/30, nonché il diniego di accesso agli atti della prova orale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito alla prova orale del concorso MAECI per 200 unità nell’Area degli Assistenti, famiglia amministrativo-contabile-consolare, contestando anche gli atti presupposti e conseguenti, inclusi i verbali della Commissione, i quesiti estratti, le schede di valutazione, i criteri e le griglie utilizzati per la prova orale, nonché l’eventuale graduatoria finale. Ha chiesto la rinnovazione della prova orale dinanzi a una Commissione in diversa composizione e il riesercizio del potere amministrativo. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti individuali e collegiali della prova, impugnando il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di accesso del 15 aprile 2026. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati e l’adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta opportuna. Dal testo dell’ordinanza non emerge l’articolazione specifica delle singole censure di legittimità.
La decisione
Il Collegio non ha definito nel merito né la domanda di annullamento del giudizio di non idoneità né la domanda di accesso. Ha ritenuto che le censure dedotte e le esigenze prospettate dalla ricorrente richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027 per la trattazione del merito. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, assegnandole il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore; il contenuto dell’incombente non è specificato nella motivazione riportata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non concede né nega espressamente la sospensione, rinviando la definizione delle questioni alla sede di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa udienza pubblica per la trattazione del merito
Il Collegio utilizza la disposizione per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, ritenendo necessario un approfondimento incompatibile con una definizione immediata della fase cautelare.
art. 116 c.p.a.
accertamento del diritto di accesso ed ordine di ostensione
È indicato come fondamento processuale della domanda relativa all’accesso agli atti della prova orale e all’impugnazione del diniego opposto dall’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in sede cautelare e le esigenze rappresentate dalla parte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria immediata, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce nel merito le domande di annullamento o di accesso e non equivale, di per sé, né all’accoglimento né al rigetto della tutela cautelare.
- Nella medesima fase processuale il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, assegnando un termine per il relativo adempimento, quando tale acquisizione sia funzionale all’approfondimento delle questioni da trattare nel merito.
- La domanda giudiziale diretta all’ostensione di atti di una procedura concorsuale può essere proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. anche congiuntamente all’impugnazione del giudizio di non idoneità, quando l’accesso riguardi verbali, quesiti, schede e criteri di valutazione rilevanti per la contestazione dell’esito della prova.
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