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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5626 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Occupazione temporanea d'urgenza - Irreversibile trasformazione del fondo - Realizzazione dell'opera pubblica - Spossessamento a favore della P.A. - Assoggettabilità ad imposta del proprietario - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il diniego di rimborso ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003, sostenendo che l'occupazione temporanea d'urgenza del terreno da parte della Pubblica Amministrazione, seguita dall'effettiva immissione nel possesso e dall'irreversibile trasformazione del fondo mediante la realizzazione dell'opera pubblica, avesse determinato la perdita del possesso del bene. Deduceva quindi la violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1140 c.c., riproponendo in subordine la questione di legittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, riconoscendo alla società il diritto al rimborso dell'ICI versata per gli anni 2001, 2002 e 2003. La Corte ha ritenuto che l'effettiva immissione in possesso della Pubblica Amministrazione e l'irreversibile trasformazione del fondo avessero privato il proprietario sia della disponibilità materiale sia della possibilità concreta di ripristinare il rapporto con il bene, determinando lo spossessamento a favore della P.A. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1

    Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

    L'ICI presuppone il possesso dell'immobile. Se il proprietario perde effettivamente il possesso a causa dell'immissione della P.A. e della trasformazione irreversibile del fondo, viene meno il presupposto soggettivo dell'imposta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3

    La disposizione è stata invocata in relazione all'individuazione del soggetto passivo dell'ICI, ma la Corte ha concentrato la decisione sull'assenza del possesso effettivo del terreno da parte del proprietario.

  • Codice civile, art. 1140

    Il possesso richiede un rapporto materiale e intenzionale con il bene. La mera permanenza della proprietà formale non è sufficiente quando la disponibilità materiale e la possibilità concreta di godimento siano state definitivamente precluse.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Costituzione, artt. 3, 42 e 53

    Le norme sono state richiamate dalla ricorrente per prospettare una questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non ha dovuto esaminarla, avendo risolto la controversia interpretando la normativa ordinaria in senso favorevole al contribuente.

Massime di principio

  • Per l'ICI e, in generale, per i tributi patrimoniali fondati sul possesso, la proprietà formale non implica automaticamente l'obbligo d'imposta se il proprietario è stato concretamente spossessato del bene.
  • La sola occupazione temporanea d'urgenza, in assenza di effettiva perdita del possesso, normalmente non esclude l'obbligo tributario: il proprietario può restare soggetto passivo fino all'espropriazione o ad altra ablazione.
  • L'esclusione dell'imposta può invece operare quando vi siano immissione effettiva della P.A. nel possesso, perdita della disponibilità del fondo e trasformazione irreversibile conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica.
  • La valutazione deve concentrarsi sui fatti concreti: verbale di immissione in possesso, data di consegna dell'area, esecuzione dell'opera, irreversibilità della trasformazione e impossibilità per il proprietario di recuperare il godimento del bene.
  • In presenza di tali elementi, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte versate dopo la perdita effettiva del possesso, nei limiti dei termini e delle procedure applicabili.

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