Cassazione Penale, Ordinanza n. 32452/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 9) e 10) della rubrica. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione della circostanza della lieve entità del fatto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, nonché privi di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione sulla lieve entità appartiene al giudizio di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità in assenza di evidenti illogicità. Nel caso concreto, la motivazione di merito aveva valorizzato il grado di pericolosità della banda criminale, operante sul territorio e dedita alla commissione di numerosi reati in un breve arco temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano non specifici e meramente apparenti, poiché riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi con la relativa motivazione. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza relativa alla lieve entità, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza sviluppare una critica argomentata alle ragioni della decisione.
- La censura di violazione di legge non può risolversi nella mera reiterazione delle doglianze di merito, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare l'errore giuridico denunciato.
- La valutazione relativa alla sussistenza della circostanza della lieve entità appartiene al giudizio di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione immune da evidenti illogicità.
- Ai fini della valutazione della lieve entità possono assumere rilievo, secondo quanto valorizzato nella decisione di merito, il grado di pericolosità della banda criminale, la sua operatività territoriale e l'elevato numero di reati commessi in un breve arco temporale.
Come è indicizzato
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