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Sentenza

Sentenza del 22/12/2022 n. 37564 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 29/08/2013 per complessivi Euro 46.902,75, contestando: 1) l'irregolare notifica di alcune cartelle di pagamento poste a base della comunicazione; 2) la formazione del silenzio-assenso ex L. n. 228/2012 (istanza di sospensione del 18/10/2013) per mancata risposta; 3) nullità e prescrizione delle pretese creditorie derivanti da cartelle notificate irregolarmente; 4) violazioni formali delle norme di notifica (D.P.R. 600/1973, 602/1973 e art.140 c.p.c.); 5) questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 602/1973 art.77 relativamente ai limiti per l'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto assorbiti il quarto e quinto motivo, ed ha accolto il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d'appello non si era pronunciato sulle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle e sulla prescrizione dei crediti, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione perché si pronunci specificamente su tali questioni e, se del caso, ridetermini l'importo per il quale può essere iscritta l'ipoteca. Regolamento delle spese rinviato al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76

    La Corte riferisce il parametro minimo di credito complessivo rilevante ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria (verifica che l'ammontare residuo superi la soglia normativa).

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis

    Richiamato rispetto ai limiti quantitativi per procedere all'iscrizione ipotecaria; la Corte osserva che il giudice d'appello si è limitato a un controllo approssimativo di tale requisito senza decidere sulle nullità di notifica che avrebbero potuto incidere sull'importo garantito.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 538 e 540

    Norma sul meccanismo di sospensione e sul silenzio-assenso: il giudice di merito ha valutato che sia pervenuta una risposta; il ricorrente contestava la formazione del silenzio-assenso per mancata risposta. La Corte ha ritenuto inammissibile la nuova contestazione sulla competenza dell'ente che ha risposto, perché introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sull'allegazione e produzione di documenti; la Corte ricorda che le censure sulla valutazione delle prove di merito non sono sindacabili in cassazione salvo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia violato limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova; citato per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell'onere della prova: la Corte precisa che la violazione si concretizza solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella che lo sostiene, non quando rilevi un diverso apprezzamento sulla prova.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; n. 3; n. 5

    Fondamenti di cassazione invocati dal ricorrente: la Corte valuta l'ammissibilità delle doglianze secondo le limitazioni del giudizio di legittimità (es.: censure di diritto ammissibili, valutazioni di merito inammissibili salvo omessa pronuncia).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa alla istruzione probatoria e all'onere di allegazione; la Corte ha riclassificato il motivo come omessa pronuncia e l'ha accolto in parte.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 8

    Norma sul processo tributario e sull'onere di allegare ed acquisire prove; invocata dal ricorrente per sostenere omessa valutazione di eccezioni relative a nullità e prescrizione.

  • art. 2470 c.c.

    Norma richiamata in relazione a poteri e responsabilità degli organi sociali; citata nel contesto delle doglianze formali sulle notifiche ma la Corte la utilizza come parte del quadro normativo evocato dal ricorrente.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1 (conv. L. n. 225/2016)

    Norma sulla successione tra Equitalia e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la Corte ricorda la successione in universum e il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore nel processo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Norma sulle modalità di notifica e deposito degli atti tributari; richiamata nella censura sulle modalità di consegna e avviso di deposito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione per la riscossione coattiva; il ricorrente deduceva violazioni di tali disposizioni nella notifica di alcune cartelle.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito delle prove se non per vizi di diritto (es.: uso di prove non dedotte o violazione del riparto probatorio); le contestazioni che implicano una rivalutazione dei fatti sono inammissibili salvo omessa pronuncia.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su eccezioni rilevanti (es.: nullità di notifiche o prescrizione), la Cassazione può cassare e rinviare per un pronunciamento specifico; l'omessa pronuncia è vizio sanabile con rinvio.
  • Nel giudizio tributario, la rilevanza delle nullità delle notifiche è tale da poter incidere direttamente sulla misura del credito per il quale si minaccia l'iscrizione ipotecaria: il giudice deve, se occorre, rideterminare l'importo soggetto a vincolo.
  • Le nuove ragioni di impugnazione non proposte nei precedenti gradi (competenze del soggetto che ha dato la risposta, nuovi profili di nullità non dedotti in appello) sono di regola inammissibili in cassazione.
  • La successione tra enti riscossori (Equitalia -> Agenzia delle Entrate-Riscossione) non annulla gli atti processuali già compiuti né il 'ius postulandi' del difensore costituito, fino a sua sostituzione.
  • Il meccanismo del silenzio-assenso ex L. n. 228/2012 richiede attenzione alla tempestività e alla natura del riscontro: contestazioni sulla competenza dell'ente che risponde devono essere dedotte nei gradi di merito per essere efficacemente valutate.

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