Sentenza n. 233/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n.537 del 25/11/2019, con cui il Dirigente dell’Area Funzionale 4, Urbanistica ed Edilizia, del Comune di Nardò, ha irrogato al Ricorrente la sanzione di cui al comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n. 380/2001; nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto allo stato non conosciuto, riservandosi sin da ora la possibilità di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per mancata ottemperanza a un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva acquistato un fabbricato rurale in condizioni di grave degrado e aveva chiesto il permesso di costruire per ristrutturarlo e sottoporlo a manutenzione straordinaria. Il Comune aveva negato il titolo edilizio, ritenendo non provata l’esistenza del manufatto alla data rilevante, e ne aveva ordinato la demolizione. Dopo il rigetto, da parte del TAR, del ricorso contro tale provvedimento, il Comune aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha dedotto sviamento di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, violazione dei principi costituzionali ed europei di personalità della responsabilità e illegittimità derivata. Ha inoltre sostenuto l’irrilevanza della propria posizione rispetto alla realizzazione originaria dell’abuso, l’illegittimità della sanzione in ragione dell’impugnazione della precedente sentenza del TAR e l’esistenza del fabbricato anteriormente al 1967.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla censura relativa alla responsabilità dell’acquirente, ha rilevato che il Comune non era tenuto ad accertare la proprietà originaria dell’immobile. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023 e n. 9/2017, ha affermato che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito originario di realizzazione dell’abuso; l’acquirente subentra nella posizione giuridica del dante causa ed è obbligato alla demolizione secondo la situazione giuridica dell’immobile, salva la prova della non imputabilità dell’inottemperanza o la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. L’impugnazione della precedente sentenza del TAR non rendeva automaticamente illegittima la sanzione, poiché la sentenza non risultava sospesa e, in caso di successivo accoglimento dell’appello, le somme eventualmente versate avrebbero potuto essere ripetute. Le allegazioni circa la realizzazione del fabbricato anteriormente al 1967 sono state ritenute irrilevanti ai fini del giudizio sulla sanzione e comunque non dimostrate. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, salvo istanza ex art. 36 o prova della non imputabilità dell’inottemperanza
L’inottemperanza all’ordine di demolizione produce conseguenze amministrative propter rem anche nei confronti dell’avente causa, secondo i principi richiamati dall’Adunanza Plenaria.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
sanzione di cui al comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria può essere irrogata in conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; nel caso esaminato non è stata ritenuta automaticamente impedita dall’impugnazione della precedente sentenza.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R.
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità costituisce, secondo il principio richiamato, una delle situazioni che possono impedire l’immediata acquisizione del bene per inottemperanza.
artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001
il Comune deve emanare gli atti previsti dagli articoli 27 e 31 del Testo Unico n. 380 del 2001
Gli atti repressivi dell’abuso possono essere adottati nei confronti dell’acquirente, subentrato nella posizione giuridica del dante causa.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato integra un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito originario consistente nella realizzazione dell’abuso edilizio.
- L’acquirente di un immobile abusivo subentra nella posizione giuridica del dante causa e può essere destinatario degli atti repressivi previsti dagli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, anche se non ha realizzato materialmente l’abuso.
- L’acquisizione del bene al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza ha natura dichiarativa quanto al bene già identificato nell’ordine di demolizione e produce l’acquisto ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni; ha natura parzialmente costitutiva solo se individua per la prima volta un’area ulteriore.
- L’inottemperanza all’ordine di demolizione determina la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino: dopo l’acquisizione il privato non può più demolire autonomamente il manufatto, salvo che il Comune lo consenta, ed è tenuto a rimborsare le spese della demolizione d’ufficio.
- L’impugnazione della sentenza che abbia confermato l’ordine di demolizione non rende automaticamente illegittima la successiva sanzione per inottemperanza, ove la sentenza non sia stata sospesa; l’eventuale successiva riforma può essere compensata mediante ripetizione delle somme versate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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