Cassazione Penale, Sentenza n. 12507/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare emesso il 19.07.2021; il ricorrente deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 125 c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione in ordine al fumus commissi delicti, ossia alla mancata dimostrata riferibilità degli elementi probatori ricavabili dal telefono all'ipotesi di abuso d'ufficio contestata; il Tribunale del riesame aveva sostenuto che il terzo non poteva contestare il fumus; (2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per inosservanza del principio di proporzionalità: il sequestro del dispositivo informatico sarebbe stato omnicomprensivo e potenzialmente esplorativo (acquisizione indiscriminata di dati), senza adeguata motivazione sulla necessità di misure così invasive o sulla impossibilità di usare strumenti meno invasivi come ispezione mirata o attività tecnico-strumentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il terzo cui siano state sequestrate cose può contestare il fumus commissi delicti e che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere contrario. Sul profilo della proporzionalità, la Cassazione ha ritenuto il sequestro del telefono omnicomprensivo e sproporzionato: il decreto del 19.07.2021 non motivava adeguatamente perché fosse necessario acquisire indiscriminatamente tutti i dati del dispositivo e non adottare misure meno invasive; ne consegue il carattere esplorativo del sequestro. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 19.07.2021 e ha disposto la restituzione del telefono all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Rilevata la necessita' di motivazione specifica sul fumus commissi delicti e sulla proporzionalità della misura; il vizio di motivazione rende invalido il provvedimento che impone un vincolo reale esplorativo
art. 257 cod. proc. pen.
la "persona alle quale le cose sono state sequestrate"
Attribuisce alla persona cui siano state sequestrate cose il potere di proporre riesame, riconoscendo indirectamente la possibilità di contestare anche il fumus commissi delicti
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato come norma cui si attiene il potere di proporre riesame nel merito
art. 275 cod. proc. pen.
Fonte normativa richiamata in relazione al principio di proporzionalità delle misure cautelari reali
Cost. art. 42
Richiamato nella motivazione in relazione alla tutela della proprietà e all'equilibrio tra intervento penale e diritti fondamentali
Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione EDU, art. 1
Richiamato per il principio di tutela della proprietà e per il bilanciamento richiesto nella proporzionalità delle misure
Massime di principio
- Il terzo cui siano state sequestrate cose ha il diritto di impugnare il decreto di sequestro anche sul punto del fumus commissi delicti; non può essere escluso a priori dal sindacato del riesame
- Il pubblico ministero deve motivare in modo specifico e circostanziato la pertinenza e la necessità del sequestro di un intero dispositivo informatico, spiegando perché non siano idonei strumenti meno invasivi
- L'acquisizione indiscriminata e generalizzata di dati contenuti in dispositivi informatici può assumere valenza esplorativa e risultare sproporzionata se non adeguatamente giustificata alla luce del tipo di reato, del ruolo del titolare del bene e della fase delle indagini
- La proporzionalità richiede che il vincolo reale sia modulato per arrecare il minor sacrificio possibile ai diritti della persona (es.: limitazione temporale, limitazione delle tipologie di dati, copia forense con filtro della pertinenza)
- Se emerge la carenza motivazionale o l'eccessiva invasività del sequestro, il provvedimento può essere annullato senza rinvio e ordinata la restituzione del bene sequestrato
- Nei casi di materiale informatico, è preferibile adottare misure alternative o meno invasive (ispezione mirata, acquisizione di copia forense con specifiche limiti di ambito/periodo) a tutela della riservatezza
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