Sentenza n. 745/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 27195 del 10.9.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente; - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell''Ambiente prot. n. 26528 del 3.9.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 2024; e per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 17 aprile 2024; e per la condanna dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario “ad acta” in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento; -quanto ai motivi aggiunti, notificati e depositati il 31.1.2025: della nota prot. n. 37891 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, per l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all''art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; e per l’accertamento dell’illegittimità della perdurante inerzia dell’Amministrazione e per la condanna della stessa alla sollecita definizione del procedimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.07.2025: - della nota prot. n. 15174 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5066 del 17.02.2025, e la nota prot. n. 37891 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 31.01.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. u) punti 1 e 4, x) e y) punto 3, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. u) punti 1 e 4, x) e y) punto 3; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 17 aprile 2024, e per la condanna dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione, riavvio e successiva improcedibilità con archiviazione del procedimento di PAUR relativo a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato il 17 aprile 2024 un'istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale nei Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini. Il procedimento era stato sospeso in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024, poi riavviato dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 20/2024 e infine dichiarato improcedibile e archiviato perché il progetto ricadeva in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sospensione, sostenendo che la l.r. n. 5/2024 vietasse soltanto la realizzazione materiale degli impianti e non la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi; ha inoltre censurato l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione di riavvio del procedimento. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di improcedibilità e archiviazione, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 e dei relativi allegati, per violazione degli artt. 3 e 117, commi 1 e 3, Cost., nonché del quadro europeo e statale in materia di impianti da fonti rinnovabili. Ha chiesto anche l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia amministrativa e la condanna alla definizione del procedimento. In corso di causa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento della sospensione, chiedendone l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, ritenendo che gli atti impugnati fossero fondati sulla l.r. n. 20/2024 e non direttamente sul D.M. 21 giugno 2024. Quanto al ricorso introduttivo, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento della sospensione, ormai priva di effetti, ma ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di interesse risarcitorio resa dalla parte nei termini processuali, senza necessità di proporre contestualmente la domanda risarcitoria o di valutarne anticipatamente la fondatezza. Ha respinto la censura secondo cui la l.r. n. 5/2024 avrebbe vietato soltanto la realizzazione degli impianti e non la sospensione dei procedimenti, interpretando la disciplina regionale come diretta a sospendere anche i procedimenti autorizzativi in corso. Ha invece accertato l'illegittimità della sospensione perché fondata sull'art. 3 della l.r. n. 5/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025 per contrasto con i principi statali ed europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e divieto di moratorie. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro una mera comunicazione di riavvio del procedimento, atto endoprocedimentale ontologicamente privo di lesività. I secondi motivi aggiunti sono stati accolti: l'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025, non poteva fondare l'improcedibilità e l'archiviazione dell'istanza, poiché la qualificazione di un'area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell'impianto. La Regione dovrà riavviare il procedimento e verificarne concretamente la fattibilità, senza automatismi e senza applicare la procedura semplificata prevista per le aree idonee, concludendolo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso di poter valutare direttamente l'applicabilità del sopravvenuto d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026, trattandosi di questione da esaminare per la prima volta dalla Regione in sede di riedizione del potere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel cui ambito si inseriva l'istanza della società ricorrente.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando la domanda di annullamento non è più sorretta da interesse attuale, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini della proposizione della domanda risarcitoria; è sufficiente una dichiarazione di interesse resa nelle forme e nei termini dell'art. 73 c.p.a.
art. 73 c.p.a.
Individua le forme e i termini processuali entro cui la parte può dichiarare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice di pronunciarsi anticipatamente sull'applicabilità di una normativa sopravvenuta che l'amministrazione non abbia ancora applicato nell'esercizio del potere.
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee [...] gli ambiti territoriali [...] sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti [...]
La disposizione, secondo il giudice, era diretta a sospendere i procedimenti autorizzativi e i relativi subprocedimenti in corso, non soltanto la materiale realizzazione degli impianti; è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso [...]
La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva fondare l'improcedibilità automatica delle istanze, poiché la non idoneità dell'area non equivale a un divieto assoluto e aprioristico.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Esprime principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, inclusi il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il divieto di moratorie e la necessità di procedure autorizzatorie agevolate nelle aree idonee.
artt. 3 e 4 dello Statuto speciale della Regione Sardegna
Costituiscono i parametri statutari rispetto ai quali è stata valutata la disciplina regionale in materia di produzione di energia.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Sono stati richiamati quali parametri costituzionali violati dalla disciplina regionale, in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e ai principi fondamentali statali in materia di energia.
art. 1, comma 2, artt. 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024
Sono richiamati quali parametri interposti nel giudizio di costituzionalità della disciplina regionale sulle aree non idonee e sugli impianti da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti, la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; tuttavia, se la parte dichiara tempestivamente di avere interesse ai fini risarcitori, il giudice deve accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza dover anticipare la valutazione sulla fondatezza della futura domanda risarcitoria.
- La qualificazione regionale di un'area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione né giustificare l'archiviazione automatica dell'istanza; la fattibilità del progetto deve essere valutata concretamente nell'ambito del procedimento amministrativo.
- Una disciplina regionale che sospenda o blocchi i procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili, anche se temporalmente limitata, è illegittima se contrasta con i principi statali ed europei che vietano moratorie e impongono la promozione della produzione da fonti rinnovabili.
- L'impugnazione di una mera comunicazione di riavvio del procedimento è inammissibile quando l'atto, essendo endoprocedimentale e funzionale alla prosecuzione dell'iter, non produce una lesione attuale e concreta.
- Quando una normativa sopravvenuta non è stata applicata nel procedimento concluso con l'atto impugnato, il giudice non può accertarne anticipatamente l'applicabilità; la questione deve essere esaminata dall'amministrazione nella successiva riedizione del potere.
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