Cassazione Penale, Ordinanza n. 07911/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, in sede di giudizio di rinvio dopo un precedente giudizio di appello, ha dedotto un unico motivo lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La doglianza è stata proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, nonostante il giudizio di appello si fosse svolto quando l'istituto era già vigente. La difesa ha inoltre richiamato l'evoluzione giurisprudenziale in tema di continuazione e il comportamento successivo al reato, ma tali argomenti sono stati ritenuti non pertinenti al caso concreto, trattandosi di condotte reiterate in tempi diversi e di una cognizione rescissoria limitata alla rideterminazione della pena, con affermazione di responsabilità coperta da giudicato parziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non potesse essere introdotta per la prima volta in sede di rinvio, poiché l'istituto era già applicabile nel precedente giudizio di appello. Ha escluso che il giudizio rescissorio, limitato alla sola rideterminazione della pena, potesse essere ampliato fino a riesaminare profili già coperti da giudicato parziale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di rinvio se l'istituto era già vigente nel giudizio di appello.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente prospettata nel primo giudizio utile; se già vigente nel giudizio di appello, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio.
- Il giudizio rescissorio non può essere utilizzato per ampliare il thema decidendum oltre i limiti del rinvio, quando l'affermazione di responsabilità sia coperta da giudicato parziale e residui soltanto la rideterminazione della pena.
- Le doglianze basate su evoluzioni giurisprudenziali o su elementi non pertinenti al caso concreto non superano il limite del giudicato parziale e non consentono di riaprire questioni ormai definite.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente.
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