Cassazione Penale, Sentenza n. 7328/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al lancio di una bomba Molotov, deducendo: (1) illegittimità della perquisizione d'iniziativa eseguita dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., e conseguente illegittimità del sequestro del terminale telefonico e dei capi di abbigliamento effettuato senza preventivo mandato; (2) inutilizzabilità degli elementi di prova e degli accertamenti tecnici eseguiti su quegli oggetti; (3) violazione delle garanzie difensive rispetto ad accertamenti ritenuti di natura irripetibile (capo di abbigliamento e autovettura). I ricorrenti lamentano inoltre la mancata specificazione dell'incidenza probatoria degli elementi censurati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'eventuale illegittimità della perquisizione d'iniziativa ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. non incide sul dovere di sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti ai sensi dell'art. 253, comma 1, c.p.p., orientamento giurisprudenziale consolidato cui i ricorrenti non si sono confrontati. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio della "prova di resistenza": il ricorso per cassazione deve specificare l'effetto che l'eliminazione delle prove avrebbe sul quadro probatorio; i ricorrenti non hanno dimostrato tale incidenza rendendo il motivo generico e non specifico. Anche la contestazione della natura irripetibile degli accertamenti è stata ritenuta generica. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica le funzioni esercitate dal Tribunale in relazione al riesame della misura cautelare; richiamato per inquadrare l'atto impugnato
art. 41 T.U.L.P.S.
Norma che consente alla polizia di effettuare perquisizioni d'iniziativa per la ricerca di armi; la Corte osserva che l'eventuale uso improprio di tale potere può comportare responsabilità disciplinari/penali ma non invalida automaticamente il sequestro delle cose pertinenti al reato
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti: atto dovuto che resta valido anche in presenza di perquisizione eventualmente illegittima, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle garanzie difensive e ai motivi di cassazione; la Corte osserva che i motivi devono essere specifici per essere ammissibili
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione; qui applicata per quantificare una somma equa
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 16065/2020; Sez. 6, n. 37800/2010; Sez. 2, n. 40833/2007; Sez. 4, n. 13718/2003)
Orientamenti consolidati secondo cui l'illegittimità della perquisizione d'iniziativa non produce automaticamente effetti sull'atto di sequestro delle cose pertinenti al reato
Massime di principio
- L'illegittimità formale di una perquisizione compiuta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non annulla automaticamente il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti: il sequestro è atto dovuto ai sensi dell'art. 253 c.p.p. e può restare valido anche se la perquisizione è censurabile
- In cassazione i motivi che deducono inutilizzabilità della prova devono essere specifici: occorre dimostrare l'effetto che l'eliminazione delle prove avrebbe sul quadro probatorio (c.d. prova di resistenza); la mera allegazione generica determina l'inammissibilità
- Le censure sulla presunta irripetibilità di accertamenti tecnici richiedono una contestazione dettagliata e motivata; formulazioni generiche non sono sufficienti per ottenere l'ammissione del ricorso
- La parte che propone ricorso può essere condannata a contribuire economicamente (Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta colposa o irrituale, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità
- In situazioni analoghe è essenziale: (a) contestare specificamente la illegittimità del sequestro e spiegare come l'esclusione delle prove inciderebbe sulle esigenze probatorie; (b) documentare concretamente la natura irripetibile degli accertamenti e la violazione delle garanzie difensive
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