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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n.360090175025 emesso in data 22 febbraio 2024 dal Direttore della Sede INPS di Grosseto, comunicato a mezzo pec in data 24 febbraio 2024; - del provvedimento n.360090175026 emesso in data 22 febbraio 2024 dal Direttore della sede INPS di Grosseto, comunicato a mezzo pec in data 24 febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202400659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti INPS di reiezione di domande di Cassa Integrazione Ordinaria per la causale "fine lavoro, fine cantiere"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato due domande di Cassa Integrazione Ordinaria per il periodo dal 5 febbraio 2024 al 3 marzo 2024, indicando in entrambe la causale "fine lavoro, fine cantiere". Le domande erano state respinte perché tale causale, secondo l’INPS, può essere concessa per brevi periodi e comunque per un massimo di tre mesi, periodo già utilizzato dall’impresa dal 6 novembre 2023 al 4 febbraio 2024. La ricorrente deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’INPS non avrebbe dovuto arrestarsi alla causale formalmente indicata, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la situazione aziendale e verificare l’eventuale riconducibilità delle richieste alla diversa causale della crisi temporanea di mercato prevista dall’art. 3 del d.m. 95442/2016.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La documentazione dimostrava che l’impresa aveva indicato consapevolmente, nella compilazione delle domande, la causale "fine lavoro, fine cantiere". In applicazione del principio di autoresponsabilità, il richiedente che si rapporta con la pubblica amministrazione deve sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della domanda e della documentazione, essendo tenuto a un onere di diligenza. L’INPS, pertanto, ha correttamente istruito e deciso le domande sulla base della causale espressamente indicata, senza essere tenuto a riqualificarle d’ufficio come domande fondate sulla diversa causale della crisi temporanea di mercato. Il giudice ha quindi escluso i dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.m. 95445/2016

    Come citato dall'Art. 4, comma 1 DM 95445 e richiamato dalla circ. INPS 139 del 01/08/2016 punto 6.2 la causale "fine lavoro, fine cantiere" può essere concessa per brevi periodi con un massimo di 3 mesi.

    La causale "fine lavoro, fine cantiere" può essere riconosciuta per brevi periodi entro il limite massimo di tre mesi; l’INPS ha applicato tale limite alla domanda presentata dall’impresa.

  • art. 3 d.m. 95442/2016

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base della diversa causale della crisi temporanea di mercato, ma il TAR non la applica direttamente, ritenendo che l’INPS dovesse decidere la domanda sulla causale espressamente indicata dall’impresa.

Massime di principio

  • Il richiedente che presenta un’istanza alla pubblica amministrazione indicando consapevolmente una determinata causale è tenuto a sopportare le conseguenze della scelta effettuata, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • L’amministrazione può istruire e decidere una domanda sulla base della causale espressamente indicata dal privato, senza essere tenuta a riqualificarla d’ufficio secondo una diversa causale non prospettata nell’istanza.
  • Il principio di autoresponsabilità impone a chi aspira al riconoscimento di un beneficio amministrativo un onere di diligenza nella compilazione della domanda e nella presentazione della documentazione; gli errori imputabili al richiedente non determinano, di per sé, un difetto di istruttoria o di motivazione dell’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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