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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00942/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato più grave relativo all'omesso versamento IVA per l'annualità 2015 e, per l'annualità 2016, aveva rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione, disponendo altresì la confisca del profitto sino a concorrenza degli importi non versati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 10-ter d.lgs. 74/2000, sostenendo che la pena irrogata in appello fosse eccessiva perché i giudici di secondo grado avrebbero mantenuto la stessa pena-base già applicata in primo grado per il reato poi dichiarato prescritto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando, nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, la pena per il reato residuo non supera quella già determinata in primo grado per il reato più grave poi estinto, soprattutto se la quantificazione resta prossima ai limiti edittali e sorretta da motivazione non illogica. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, evidenziando che il diniego delle attenuanti generiche era motivato dall'ingentissimo importo del debito erariale e che non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente indicare gli elementi ritenuti preponderanti e ostativi. Conseguentemente ha confermato l'onere delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato in relazione al reato continuato e al tema della determinazione della pena dopo la declaratoria di prescrizione di uno dei reati in continuazione.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice dell'omesso versamento IVA per le annualità contestate; la Corte richiama il trattamento sanzionatorio previsto, con pena edittale da sei mesi a due anni di reclusione.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non sono una concessione discrezionale automatica, ma richiedono elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e va esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    la motivazione sulla pena può essere sintetica se dà conto dell'uso dei criteri legali e non è richiesta una analisi di tutti i parametri in ogni caso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius è violato solo se, eliminato il reato più grave per prescrizione, la nuova pena-base per il reato residuo risulta superiore a quella precedentemente fissata; non vi è violazione quando il giudice si mantiene entro la misura già attribuita al titolo di reato rimasto in giudizio.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni, è affidata al potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., specie quando la pena si collochi in un range prossimo ai minimi o comunque non sia manifestamente sproporzionata.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che miri soltanto a una nuova valutazione di congruità della pena, se la decisione impugnata non è frutto di arbitrio o di palese illogicità.
  • Le attenuanti generiche presuppongono elementi positivi, specifici e non meramente negativi; il giudice può negarle valorizzando un solo elemento di particolare rilievo ostativo, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è sufficiente da solo a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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