Cassazione Civile, Ordinanza n. 20944/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata INPS per il recupero dei contributi dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2011. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione, osservando che il professionista non era tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa forense e che il pagamento del contributo integrativo non escludeva l'obbligo verso la Gestione separata. In Cassazione il professionista ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale non si era pronunciata sull'eccezione di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, eccezione che egli assumeva ritualmente sollevata nella comparsa di costituzione in appello. L'INPS ha resistito e ha anche eccepito l'improcedibilità del ricorso, contestata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'INPS, ritenendo che il ricorrente avesse depositato quanto necessario a consentire il controllo sulla presenza dell'atto in cui era stata proposta l'eccezione di prescrizione. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che dalla memoria di costituzione in appello risultava effettivamente proposta l'eccezione di prescrizione del credito INPS e che la sentenza d'appello non l'aveva esaminata affatto. Per effetto dell'omessa pronuncia, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione di prescrizione e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e conclusioni ritualmente introdotte; l'omessa decisione sull'eccezione di prescrizione integra vizio deducibile in cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per omessa pronuncia, è necessario che il ricorrente indichi specificamente l'atto processuale in cui l'eccezione è stata dedotta e ne riporti il contenuto rilevante, in modo da consentire il controllo di autosufficienza.
- L'eccezione di improcedibilità del ricorso va disattesa quando dagli atti depositati risulti comunque consentito verificare il contenuto dell'atto processuale rilevante e la sentenza impugnata sia stata prodotta in forma idonea al controllo di legittimità.
Come è indicizzato
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