Cassazione Civile, Ordinanza n. 37171/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso delle ritenute alla fonte operate, tra il 1.1.1982 e il 1.3.1992, sull'indennità integrativa speciale corrisposta a un dipendente pubblico. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione sostenendo che tale indennità fosse esente da ritenute e non concorresse a formare il reddito imponibile IRPEF. Dopo il successo del contribuente nei primi due gradi, l'ufficio aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale, che però lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità, pur confermando la natura non retributiva dell'indennità. Con l'unico motivo per cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 25 d.P.R. 636/1972 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., sostenendo che il gravame era invece specifico perché censurava chiaramente l'erronea qualificazione giuridica dell'indennità e il suo regime fiscale. Nel testo la Corte verifica anche la regolarità della notifica al contribuente e rileva un errore materiale nel ricorso (nome di altra parte) ritenendolo non invalidante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha censurato come eccessivamente formalistica la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione tributaria centrale, osservando che dall'atto di appello/ricorso emergeva con sufficiente chiarezza la contestazione sulla natura dell'indennità integrativa speciale e sulla sua tassabilità. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nel processo tributario, la specificità dei motivi di impugnazione non richiede una rigorosa enunciazione letterale delle ragioni, essendo sufficiente che la critica sia oggettivamente intelligibile, anche tramite riproposizione delle argomentazioni già svolte. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 636/1972
richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla decisione che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità; la Corte ne valuta la corretta applicazione alla luce del contenuto effettivo dell'impugnazione
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato come vizio di nullità della sentenza e del procedimento
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per affermare che la specificità dei motivi di appello nel processo tributario non richiede formule rigorosamente formalistiche
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
richiamato per affermare che il reddito da lavoro dipendente comprende tutti i compensi ed emolumenti percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche se denominati diversamente
art. 1, lett. E), L. 27 maggio 1959, n. 324
richiamato come previsione di esenzione dell'indennità integrativa speciale, considerata però ormai abrogata
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
richiamato come norma che ha abrogato l'esenzione prevista dalla legge del 1959
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di impugnazione va valutato in modo sostanziale e non meramente formale: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro l'oggetto della critica alla decisione impugnata.
- La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già spese a fondamento della domanda o della difesa disattesa può soddisfare l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
- Un errore materiale nell'intestazione o nell'indicazione del nominativo della parte non determina invalidità dell'atto quando il contenuto complessivo renda certo il destinatario e la causa cui l'atto si riferisce.
- La qualificazione di un emolumento come componente del reddito da lavoro dipendente comporta, in linea generale, la sua assoggettabilità a IRPEF, salvo una valida e vigente previsione di esenzione.
- In sede di cassazione, se l'accoglimento attiene a una questione processuale che non consente di escludere ulteriori questioni di merito già dedotte nei gradi precedenti, è corretto disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito.
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