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Sentenza

Sentenza n. 1388/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1196/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento a tre anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di 1.500 euro mediante buoni elettronici di spesa. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, documentando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, all’erogazione delle spettanze riconosciute, pari a 1.500 euro mediante buoni elettronici di spesa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivarsi su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ha inoltre rilevato che i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale base della condanna alle spese della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione integrale della pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza dell’interessato.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere svolta senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale disciplina può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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