Cassazione Civile, Ordinanza n. 05503/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda della lavoratrice volta ad accertare l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dall'azienda sanitaria per determinare il debito orario in relazione ad assenze per ferie, malattia, permessi e festività, con conseguente richiesta di differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda. L'azienda sanitaria proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile perché tardivo, ritenendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (18/11/2021), mentre l'appello era stato depositato il 19/05/2022. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva nullità della sentenza e del procedimento, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, errata individuazione del dies a quo del termine lungo, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse divenuta conoscibile solo il 19/11/2021, quando era stata caricata nel fascicolo telematico; richiamava inoltre la disciplina del deposito telematico, dell'udienza cartolare e la ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva computato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risultante dal registro con numero identificativo e data 18/11/2021. La Corte ha ribadito che, per le sentenze depositate in formato telematico, la pubblicazione ai fini dell'art. 133 c.p.c. e del termine lungo si perfeziona con l'inserimento nel registro da parte della cancelleria, non rilevando lo scarto temporale, qui di un giorno, tra pubblicazione e comunicazione alle parti. Il ricorso è stato quindi definito inammissibile anche perché la questione era già risolta in senso conforme alla giurisprudenza consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua effettiva conoscenza o comunicazione alle parti.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità del procedimento è stata prospettata come motivo di ricorso, ma non è stata ritenuta idonea a superare il consolidato orientamento interpretativo applicabile.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre elementi per mutarlo.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della lamentata violazione del contraddittorio, senza accoglimento.
art. 133 c.p.c.
La pubblicazione della sentenza telematica si perfeziona con l'inserimento nel registro da parte della cancelleria, che determina anche la decorrenza del termine lungo.
art. 430 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sentenza depositata fuori udienza, ma senza incidere sulla soluzione adottata.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato in relazione alla ragionevole durata del processo, senza rilievo decisivo.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure, ma non accolto.
art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020
Richiamato dalla ricorrente per l'udienza cartolare, ma non ha inciso sul principio sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per le sentenze redatte e depositate in formato telematico, la pubblicazione ai fini dell'art. 327 c.p.c. coincide con l'inserimento della decisione nel registro da parte della cancelleria, attestato con numero identificativo e data di pubblicazione.
- Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla successiva comunicazione alle parti o dalla mera effettiva conoscibilità del provvedimento.
- La sfasatura temporale, anche minima, tra pubblicazione e comunicazione della sentenza non incide sulla decorrenza del termine lungo, salvo che la pubblicazione stessa non risulti validamente perfezionata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre una questione già decisa in senso conforme alla giurisprudenza consolidata, senza offrire argomenti seri per mutare orientamento.
- Nel processo telematico, l'attestazione di cancelleria circa numero identificativo e data di pubblicazione assume valore decisivo ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione.
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