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Sentenza

Sentenza n. 3336/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3448/2025 pubblicata in data 28/04/2025, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, ha accolto il ricorso promosso dalle odierne ricorrenti per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Aversa sull'istanza di accesso agli atti edilizi formulata in data 5.12.2024.

Giustizia amministrativa202503527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3448/2025 che aveva ordinato l'accesso ai titoli edilizi rilasciati a favore della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, vittoriose nel precedente giudizio, hanno dedotto che il Comune di Aversa non aveva eseguito la sentenza, ritualmente notificata, non consentendo l'accesso e l'estrazione di copia dei titoli edilizi richiesti con istanza del 5 dicembre 2024. Hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito la mancata notifica del ricorso alla controinteressata e il difetto di legittimazione delle ricorrenti, sostenendo che esse non avrebbero diritto di accedere agli atti edilizi richiesti, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata notifica alla controinteressata, rilevando che le ricorrenti avevano documentato l'invio del ricorso al relativo indirizzo PEC. Ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione, poiché la questione era già stata esaminata e risolta nella sentenza ottemperanda, che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad acquisire i titoli edilizi in quanto strumentali alla tutela dei loro interessi. Il Comune, non avendo impugnato la sentenza di merito, era obbligato a eseguirla e non poteva sottrarsi al giudicato ritenendola erronea. Il Comune è stato quindi ordinato a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, per l'ulteriore esecuzione entro trenta giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta iniqua in considerazione delle peculiarità della vicenda. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti di accedere ai titoli edilizi richiesti, in quanto la conoscenza dei documenti era strumentale alla tutela dei loro interessi.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta iniqua.

Massime di principio

  • L'amministrazione soccombente è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non può rifiutarne l'attuazione ritenendo erronea la decisione; contro una sentenza ritenuta ingiusta devono essere utilizzati gli ordinari rimedi impugnatori.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente contestate questioni, come la legittimazione all'accesso, già decise con efficacia di giudicato nella sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, stabilendo un termine ulteriore e individuando le attività necessarie per l'integrale attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato non deve essere applicata quando, alla luce delle peculiarità concrete della vicenda, risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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