Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tra una dipendente e il Comune, definito in appello a seguito di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti. La Corte d'appello, prendendo atto dell'accordo, aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato cessata la materia del contendere anche sulle spese. La lavoratrice ha poi proposto revocazione sostenendo che la Corte territoriale fosse incorsa in un errore di percezione: secondo la sua tesi, con la conciliazione le parti avevano voluto soltanto rinunciare agli appelli e regolare le spese del secondo grado, lasciando ferme le statuizioni del Tribunale. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che il preteso errore non fosse un errore revocatorio. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., insistendo sulla natura revocatoria dell'errore asseritamente commesso dal giudice d'appello nella lettura del verbale di conciliazione e nella riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, senza attività interpretativa o valutativa. Nel caso concreto, la doglianza investiva invece l'interpretazione del verbale di conciliazione e degli effetti dell'accordo, cio e8 una valutazione giuridica già oggetto di decisione della Corte d'appello e non un mero errore di fatto. Ha quindi confermato la decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune era rimasto intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio sussiste solo se consiste nella falsa percezione di un fatto la cui verit e0 sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, e il fatto non abbia costituito oggetto di dibattito processuale; restano esclusi gli errori di valutazione o interpretazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Cass. S.U. n. 8984/2018
Richiamata per ribadire che l'errore di giudizio, fondato su valutazione o interpretazione di fatti e documenti, non integra errore revocatorio.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata in tema di presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente riscontrabile tra sentenza e atti, relativa a un fatto storico non controverso e decisivo, non già una diversa lettura o interpretazione del materiale di causa.
- Non e8 revocatorio l'errore che investe l'attivit e0 interpretativa o valutativa del giudice, anche se riguardi documenti o risultanze processuali: in tal caso si tratta, se del caso, di errore di giudizio censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Quando la doglianza riguarda il significato e gli effetti di un accordo conciliativo o transattivo, la censura tende a investire la valutazione giuridica della pattuizione e non un mero fatto percepito erroneamente.
- La revocazione non pu f2 essere utilizzata per rimettere in discussione una questione sulla quale il giudice abbia espressamente statuito, se la critica richiede un nuovo apprezzamento logico-giuridico degli atti.
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