Sentenza n. 2089/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni trasmesse dopo il preavviso di diniego; difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando l'idoneità della condanna irrevocabile del 2019 per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi a fondare il diniego; erronea valutazione della propria integrazione sociale, economica e familiare; insussistenza della carenza reddituale, deducendo di avere prodotto documentazione attestante redditi superiori ai parametri richiesti; irrilevanza della condanna, anche in ragione della convinzione di essere stato assolto e dell'intenzione di presentare istanza di riabilitazione. Il decreto aveva inoltre valorizzato l'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza della condanna penale, ritenuta dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omessa considerazione delle osservazioni trasmesse circa un mese dopo la comunicazione del preavviso di diniego, poiché il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis è ordinatorio, ma ciò non impone all'Amministrazione di attendere indefinitamente osservazioni tardive dopo la chiusura della fase istruttoria; nel caso concreto, inoltre, le osservazioni erano comunque inidonee a incidere sul rilievo del grave precedente penale. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata qualificata come provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, soggetto a sindacato giurisdizionale estrinseco limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La condanna irrevocabile per ricettazione, punita con pena edittale da uno a quattro anni, è stata ritenuta idonea a costituire elemento ostativo e indice di mancata integrazione; la condanna per commercio di prodotti con segni falsi è stata valorizzata quale indice di inaffidabilità nei rapporti con le istituzioni e di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento. È stata altresì ritenuta rilevante l'omessa dichiarazione della condanna nella domanda, quale comportamento indicativo di scarsa affidabilità, nonostante l'asserito errore incolpevole. La mera presentazione di un'istanza di riabilitazione non incideva sul diniego, non essendo la riabilitazione intervenuta alla data dell'adozione del provvedimento; comunque, anche la riabilitazione non determina automaticamente il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico. Il motivo relativo al reddito è stato ritenuto irrilevante, poiché il provvedimento era plurimotivato e la legittimità delle autonome motivazioni penali era sufficiente a sorreggerlo. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati presupposti per la domanda, non elementi sufficienti a fondare la concessione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza, la cui concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 6 l. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
Le fattispecie penali automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio possono costituire, a fortiori, elementi ostativi nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine per presentare osservazioni al preavviso di diniego ha natura ordinatoria, ma l'Amministrazione non è tenuta ad attendere indefinitamente osservazioni tardive trasmesse dopo la chiusura della fase istruttoria.
art. 76 d.P.R. 445/2000
L'omessa dichiarazione di una condanna penale nell'autocertificazione resa per la domanda di cittadinanza può essere valutata anche sul piano amministrativo quale indice di scarsa affidabilità.
art. 648, comma 2, c.p.
La condanna irrevocabile per ricettazione può essere valorizzata quale indice di mancata integrazione e di mancata adesione alle regole della comunità nazionale.
art. 474 c.p.
La condanna per commercio di prodotti con segni falsi può essere considerata indice di inaffidabilità nei rapporti con le istituzioni e di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è estrinseco e non sostitutivo; esso verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Una condanna irrevocabile per reati contro il patrimonio o contro la pubblica fede può essere valorizzata dall'Amministrazione quale indice di inaffidabilità, mancata integrazione e insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento, anche quando non costituisca un automatismo ostativo previsto per la specifica forma di acquisto della cittadinanza.
- La riabilitazione penale, nella cittadinanza per naturalizzazione, non determina automaticamente il diritto alla concessione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico ai fini della prognosi sull'affidabilità e sull'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale.
- Il termine per le osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è ordinatorio, ma l'Amministrazione può legittimamente omettere l'esame di osservazioni trasmesse tardivamente dopo la chiusura della fase istruttoria, non essendo tenuta ad attendere indefinitamente il richiedente.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma e sufficiente è idonea a sorreggere l'atto, rendendo superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →